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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine

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Art. 9 Generi di commesse

1Si distinguono i seguenti generi di commesse:

a. commesse edili;

b. commesse di fornitura; e

c. commesse di prestazioni di servizio.

2Le prestazioni miste constano di generi diversi di commesse e formano un’operazione globale. L’operazione globale è qualificata dal genere della commessa finanziariamente predominante. Le commesse non possono essere mescolate o unite con l’intenzione o la conseguenza di eludere le disposizioni della presente legge.

3Nel settore dei trattati internazionali sottostanno alla presente legge le commesse ai sensi degli allegati 1–3.

Art. 10 Valori soglia

1La presente legge si applica alle commesse pubbliche secondo i valori soglia stabiliti nell’ordinanza del ...11 sui valori soglia.

2Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua periodicamente i valori soglia alle prescrizioni degli impegni internazionali previa consultazione dell’OiAp e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

3Se per la realizzazione di un’opera edile sono aggiudicate più commesse edili, è determinante il valore complessivo dei lavori di costruzione. Se il valore complessivo raggiunge il valore soglia del settore dei trattati internazionali si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti all’infuori del settore dei trattati internazionali, a condizione che il valore di ogni singola commessa non raggiunga 2 milioni di franchi e che la somma di queste commesse non superi il 20 per cento del valore complessivo dell’opera edile (clausola bagatella).

Art. 11 Appalti all’infuori del settore dei trattati internazionali

Le disposizioni sugli appalti all’infuori del settore dei trattati internazionali si applicano:

a. a tutte le commesse dei committenti sottoposti alla presente legge che secondo i valori soglia stabiliti nell’ordinanza sui valori soglia o gli allegati 1–3 non sono assoggettate al settore dei trattati internazionali;

b. all’acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa, di altri beni, di prestazioni di servizio, costruzioni, lavori di ricerca o di sviluppo;

c. alle commesse nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell’Est, dell’aiuto umanitario nonché del promovimento

11 RS …