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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine

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Art. 14 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle

condizioni di lavoro

1Il committente aggiudica la commessa pubblica a offerenti esteri soltanto se essi osservano le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro determinanti sul luogo della prestazione. Per quanto riguarda le prestazioni fornite all’estero devono almeno essere osservati gli accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ai sensi dell’allegato 4. Gli offerenti esigono l’osservanza di queste esigenze da parte dei loro subappaltatori.

2Il committente aggiudica la commessa soltanto a offerenti che garantiscono la parità salariale tra uomo e donna.

3Il committente può controllare l’osservanza da parte degli offerenti delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro, degli obblighi di annuncio e di autorizzazione di cui all’articolo 6 della legge del 17 giugno 200512 contro il lavoro nero e della parità tra uomo e donna oppure trasferire questo compito all’autorità prevista da una legge speciale o a un’altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. A tale scopo il committente può fornire le informazioni necessarie all’autorità e all’organo di controllo e mettere documentazione a loro disposizione. L’offerente deve comprovare su richiesta l’osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro.

4Gli organi di controllo e le autorità incaricate di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.

Art. 15 Ricusa

1A livello di committente o di giuria non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

a. hanno un interesse personale immediato a una commessa;

b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto;

c. sono parenti o affini dell’offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale;

d. operano come rappresentanti dell’offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure

e. non dispongono a motivo di altre circostanze dell’indipendenza necessaria all’esecuzione di appalti pubblici.

2La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di ricusa.

3Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l’esclusione della persona interessata.

12 RS 822.41