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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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l. settore dei trattati internazionali: impegni internazionali della Svizzera nel contesto degli appalti pubblici;
m. specificazioni tecniche: esigenze imperative dell’oggetto dell’acquisto che ne stabiliscono le caratteristiche, comprese la qualità, la prestazione, la sicurezza e le dimensioni o che ne fissano la procedura di produzione oppure ne disciplinano le esigenze in fatto di terminologia, di simboli, di imballaggio, di marcatura e di etichettatura;
n. elenco: elenco di offerenti che secondo la decisione del committente adempiono a motivo della loro idoneità le condizioni di assunzione di commesse pubbliche;
o. prestazioni periodiche: prestazioni sempre richieste in medesimo genere e qualità sull’arco di un periodo prolungato.
Capitolo 2: Campo d’applicazione
Sezione 1: Campo d’applicazione soggettivo
Art. 3 Principio
Sempreché non sia altrimenti disciplinato qui appresso, la presente legge si applica, all’interno e all’esterno del settore dei trattati internazionali, alle commesse pubbliche dei committenti sottoposti.
Art. 4 Committenti
1Sempreché non sia applicabile una disposizione legale contraria, alla presente legge sottostanno come committenti:
a. le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l’articolo 2 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e le relative prescrizioni di esecuzione nella versione valida al momento del bando;
b. le autorità giudiziarie della Confederazione (eccettuati i tribunali militari);
c. il Ministero pubblico della Confederazione;
d. i Servizi del Parlamento; e
e. i beneficiari di aiuti finanziari della Confederazione, se acquistano beni, prestazioni di servizio e prestazioni edili finanziati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi complessivi.
2Le autorità dello Stato e le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni pubbliche di servizio e sono dotate di diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che effettuino attività in uno dei seguenti settori in Svizzera, ma unicamente nel caso di acquisti per il settore di attività descritto, non però per le