Progetto

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

loro altre attività e soltanto se tali attività non sono esposte a una concorrenza efficace, né sono esentate dall’assoggettamento alla legge ai sensi dell’articolo 7:

a. la messa a disposizione o l’esercizio di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o l’approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,

b. la messa a disposizione o l’esercizio di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l’approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;

c. la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;

d. la messa a disposizione dei vettori nel traffico lacustre o fluviale di porti o di altri terminali di trasporto;

e. la messa a disposizione di servizi postali in virtù di un diritto esclusivo (servizio riservato ai sensi della legge del 17 dicembre 20109 sulle poste);

f. la messa a disposizione o l’esercizio di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti su rotaia; sono escluse dal settore dei trattati internazionali tutte le attività che non sono in relazione diretta con il settore dei trasporti;

g. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l’approvvigionamento di queste reti in gas o calore; oppure

h. lo sfruttamento di un’area geografica delimitata per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.

3Il terzo che esegue l’acquisto per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.

Art. 5 Diritto applicabile

1Se più committenti sottoposti al diritto federale e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto, per la totalità dell’appalto sono determinanti i valori soglia del committente che assume la maggior parte del finanziamento.

2Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto, è applicabile la legislazione in materia della collettività il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.

3In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto sono autorizzati a sottoporre di comune accordo questo appalto al diritto di un committente partecipante.

4Le imprese pubbliche o private che dispongono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell’interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti al diritto della loro sede o al diritto federale.

9 RS 783.0