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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine

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5Ai fini dell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

Art. 6 Offerenti

1La presente legge è applicabile agli offerenti della Svizzera, a quelli degli Stati contraenti dell’Accordo del 30 marzo 2012 sugli appalti pubblici e a quelli di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si impegna contrattualmente a garantire l’accesso al mercato, di volta in volta nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.

2Gli offerenti degli altri Stati sono autorizzati a presentare offerte all’infuori del settore dei trattati internazionali a condizione che questi Stati accordino la reciprocità. Gli appalti nel quadro della legge del 4 ottobre 199110 sul transito alpino non sottostanno alla riserva della reciprocità.

3Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che accordano un accesso paragonabile ed effettivo ai loro mercati pubblici. L’elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato.

Art. 7 Esenzione dei committenti settoriali

1Se su un mercato settoriale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente gli appalti su questo mercato dall’applicazione della presente legge su richiesta di un committente o dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp). L’esenzione si applica anche agli appalti degli altri committenti che operano sul medesimo mercato settoriale.

2Il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, i Cantoni e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d’affari.

3Il Consiglio federale può disciplinare più dettagliatamente la procedura previa consultazione dell’OiAp.

Sezione 2: Campo d’applicazione oggettivo

Art. 8 Commessa pubblica

1Una commessa pubblica è un contratto concluso tra uno o più committenti e uno o più offerenti in vista dell’adempimento di un compito dello Stato. Tale contratto è caratterizzato dalla sua rimuneratività, nonché dallo scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall’offerente.

2Il conferimento di una concessione o il trasferimento di un compito dello Stato sono considerati commessa pubblica se all’offerente competono diritti esclusivi o speciali esercitati nell’interesse pubblico, per i quali ha direttamente o indirettamente diritto a una rimunerazione o a un’indennità. Le disposizioni di diritto speciale hanno il primato.

10 RS 742.104