Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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Nell’ipotesi che la pubblicazione di una decisione su simap.ch non contenga alcuna motivazione sommaria non interviene il termine di ricorso ai sensi dell’articolo 58 AP-LAPub. In questo caso il termine inizia a decorrere dalla notificazione individuale della decisione motivata.

In aggiunta alla motivazione sommaria i committenti prevedono regolarmente una cosiddetta riunione a conclusione della procedura con gli offerenti. Questa può essere richiesta dagli offerenti o dai committenti. La riunione a conclusione della procedura deve consentire agli offerenti non considerati di meglio comprendere i motivi dell’eliminazione della loro offerta, in modo tale da evitare nella misura del possibile ricorsi inutili.

Cpv. 3

Il contenuto minimo della motivazione dell’aggiudicazione è prescritto dall’articolo XVI:1 GPA 2012. Ogni offerente ha il diritto di conoscere i «motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata» e i «vantaggi relativi dell’offerta scelta». Si tratta delle due facce della stessa medaglia. Nel quadro della decisione di aggiudicazione (da pubblicare regolarmente) ci si limita alle caratteristiche e ai vantaggi determinanti dell’offerta presa in considerazione (lett. c), fermo restando che il prezzo complessivo (lett. b) deve essere indicato se possibile con tutte le sue opzioni. Nella riunione individuale a conclusione della procedura si possono anche discutere i punti deboli relativi delle offerte presentate dagli offerenti non considerati.

Cpv. 4

Le offerte presentate nell’ambito dei bandi pubblici contengono regolarmente segreti d’affari degli offerenti. Per questo motivo è vietato consultare le offerte dei concorrenti. Analogamente i segreti d’affari vanno tutelati nel quadro della motivazione sommaria e della riunione a conclusione della procedura. Questi e altri motivi di rifiuto sono già esposti all’articolo XVII:3 GPA 2012.

Art. 54 Ricorso

Cpv. 1 e 2

L’accesso al tribunale è possibile per tutti i progetti di appalto a partire da un valore della commessa di 150 000 franchi. Esso è dato a prescindere dal fatto che si tratti di un committente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 AP-LAPub o di un committente settoriale, ma anche indipendentemente dal fatto che si tratti di una commessa edile, di prestazioni di servizio o di fornitura. Ciò è possibile perché in futuro tutte le aggiudicazioni a partire da questo valore dovranno essere pubblicate. I ricorsi contro le decisioni del committente a livello federale (ossia nel caso di progetti di appalto messi a concorso conformemente alla LAPub) sono di competenza del Tribunale amministrativo federale. La protezione giuridica a partire da un valore della commessa di 150 000 franchi è proposta sulla base di un compromesso con i Cantoni (in contropartita essi intendono ammettere le negoziazioni a determinate condizioni). I valori soglia determinanti per i bandi pubblici vengono mantenuti e non sono toccati dall’estensione della protezione giuridica.

Gli offerenti possono sempre adire le vie giudiziarie indipendentemente dal valore della commessa se sono stati stralciati da un elenco, se vi sono stati iscritti oppure se vengono sanzionati ai sensi dell’articolo 47 AP-LAPub, ad esempio con l’esclusione da future commesse.

A determinate condizioni (raggiungimento dei valori soglia fissati nei trattati internazionali e giudizio di una questione di diritto d’importanza fondamentale) le sentenze del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. f, 85 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso al Tribunale federale – come quello al Tribunale amministrativo federale – di regola non ha effetto sospensivo (art. 103 LTF). Il ricorso amministravo al Consiglio federale è escluso (art. 74 PA).

Cpv. 3

Per i ricorsi inerenti ad appalti del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti e del Ministero pubblico della Confederazione è competente il Tribunale amministrativo federale (cpv. 1). Contro le decisioni relative ad appalti del Tribunale amministrativo federale può essere interposto direttamente il ricorso dinanzi al Tribunale federale. Se il ricorso concerne un appalto del Tribunale federale stesso, in ragione dei potenziali conflitti d’interesse, è applicabile l’articolo 37 capoverso 3 LTF. Laddove il Tribunale federale non sia in grado di giudicare esso stesso il ricorso, devono essere designati giudici straordinari. Ciò avviene per sorteggio tra i presidenti dei tribunali superiori dei Cantoni.

Cpv. 4

Nel caso delle commesse all’infuori del settore dei trattati internazionali è applicabile una procedura semplice e rapida. Ciò consente di ottenere un duplice vantaggio: da un canto, gli offerenti possono accedere al tribunale anche nel caso di appalti che non raggiungono i valori soglia fissati nei trattati internazionali e che non figurano negli impegni assunti. Una simile estensione della protezione giuridica è opportuna con riguardo alla garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’articolo 29a Cost. D’altro canto, i costi di una procedura di ricorso superano rapidamente il valore della commessa nel caso di appalti di modesta entità. Si tratta quindi di procedere a una ponderazione tra il diritto alla protezione giuridica individuale e l’impiego economico dei fondi dell’amministrazione e delle risorse dei tribunali.

La procedura semplice e rapida consente di raggiungere questo equilibrio. Essa non prevede alcun effetto sospensivo del ricorso, si limita a uno scambio di scritti e sfocia entro 60 giorni in un’udienza istruttoria dinanzi al giudice unico competente. Se non è possibile raggiungere un’intesa tra le parti, il giudice unico procede all’assunzione delle prove e decide in loco in merito al ricorso. La decisione è motivata sommariamente su richiesta della parte soccombente. Essa è definitiva e non può essere impugnata. L’ordinanza disciplina i dettagli.

Questa procedura semplice e rapida non si applica ai ricorsi contro le sanzioni o contro il rimborso delle rimunerazioni o le riduzioni di prezzo disposti a seguito del diritto d’esame degli atti dell’autorità (art. 55 cpv. 1 lett. g e h AP-LAPub). In questi casi si applica di norma la procedura ordinaria ai sensi della PA.

Cpv. 5

Non vi è il diritto di ricorso per le commesse nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell’Est, dell’aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana. Questa eccezione è giustificata poiché a livello internazionale vi è la tendenza a escludere completamente la cooperazione internazionale dal campo d’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici. Nei settori, ad esempio, della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario le commesse dipendono sempre dalla situazione politica del Paese destinatario. La reputazione della Svizzera quale partner affidabile nei Paesi destinatari è fondamentale in questo ambito delicato e sovente il successo dei progetti dipende non da ultimo dal rapporto di fiducia tra i partner, come pure da diversi fattori variabili. Un diritto di ricorso provocherebbe un onere supplementare considerevole per i responsabili dei programmi