Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
La dottrina dominante reputa ingiusta la presunzione di accettazione sancita dall’articolo 12 capoverso 1 LCA22. In considerazione degli obblighi d’informare dettagliati che l’impresa di assicurazione è tenuta ad adempiere (cfr. art. 3 AP-LCA), oggi non ha più senso trasferire unilateralmente allo stipulante il rischio di una documentazione errata del contenuto del contratto d’assicurazione. Piuttosto, dovrebbe essere l’impresa di assicurazione stessa a verificare che i documenti emessi siano oggettivamente corretti. Di conseguenza la disposizione dell’articolo 12 LCA deve essere abrogata senza sostituzione.
Nella sua decisione di rinvio, anche il Parlamento ha chiesto l’abrogazione di questa disposizione.
Articolo 13 Natura giuridica della polizza; cessione e costituzione in pegno
Non vi è più alcun motivo per regolamentare l’ammortizzazione di una polizza diversamente da quella dei titoli di credito nel CO. La disposizione può essere abrogata.
Nell’interesse di una migliore sistematica, l’articolo 73 LCA viene spostato nella Sezione 3 «Contenuto e obbligatorietà del contratto» del Titolo I. «Disposizioni generali», dove diventa l’articolo 13 (cfr. in proposito il n. 1.2.2 «Sistematica»).
Il diritto vigente (art. 73 LCA) disciplina la cessione e la costituzione in pegno nell’ambito delle assicurazioni di persone, dove l’assicurazione somme è molto diffusa. Il presente avamprogetto, per contro, tiene conto del fatto che nella prassi non solo le assicurazioni di persone, ma anche le assicurazioni cose e del patrimonio possono essere stipulate sotto forma di assicurazione contro i danni o assicurazione somme. Di conseguenza, le disposizioni in materia di cessione e di costituzione in pegno dei diritti derivanti dalle assicurazioni di persone si applicano ora espressamente a tutte le assicurazioni somme.
Articolo 16 Oggetto dell’assicurazione
L’articolo 16, che come nel diritto vigente ha carattere dispositivo, ha un nuovo titolo, che tiene meglio conto del suo vasto contenuto. Esso classifica sommariamente i contratti d’assicurazione sulla base delle persone e degli interessi coinvolti.
Oltre allo stipulante, i terzi possono essere coinvolti nel contratto d’assicurazione in modi diversi. L’avamprogetto lascia perciò alle parti un ampio, ma non illimitato, margine di manovra, che prende in considerazione le esigenze pratiche e prevede limitazioni unicamente laddove necessario per motivi sociali. Al riguardo vengono sostanzialmente riprese le disposizioni vigenti.
Come la maggior parte degli ordinamenti giuridici europei, anche il presente avamprogetto poggia in maniera dogmatica sulla cosiddetta teoria dell’interesse, secondo la quale l’oggetto dell’assicurazione è determinato da un interesse specifico che deve essere assicurato. L’interessato è quindi colui che, in assenza di un contratto d’assicurazione, dovrebbe legalmente sopportare il danno. Si tiene così particolarmente conto del fatto che, oltre alla proprietà, possono esistere anche altri rapporti giuridici tra una
22 Cfr. Franz Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), 2001, pag. 223, N 69.