Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
persona e una cosa che, in caso di danno alla cosa, potrebbero comportare una perdita patrimoniale per la persona interessata. La possibilità di assicurare cose di terzi nel proprio interesse e cose proprie nell’interesse di terzi corrisponde a una esigenza della prassi degna di protezione: si tratta di rendere possibile l’assicurazione anche nei casi in cui proprietà e assunzione del rischio sono scissi, come nell’assicurazione per i lavori di costruzione. Esaminando rapidamente i contratti d’assicurazione in uso, si può constatare che in tali situazioni (da decenni) si ricorre regolarmente alla teoria dell’interesse. Oltre a descrivere l’oggetto dell’assicurazione (interesse assicurato o cosiddetto interesse tecnico), la nozione di interesse assicurato serve anche a distinguere l’assicurazione dalla scommessa. L’assicurazione è finalizzata a coprire il rischio di una perdita patrimoniale. Se tale interesse economico manca, si tratta di una scommessa, e quindi di una semplice obbligazione naturale. Infine, la teoria dell’interesse mette a disposizione un sistema applicabile a tutte le assicurazioni, mentre la teoria dell’oggetto, diffusa in passato, per la sua correlazione con la proprietà della cosa assicurata può riferirsi in senso stretto unicamente all’assicurazione cose.
Rimane controversa la questione se il requisito dell’interesse sia rilevante anche nell’ambito dell’assicurazione somme. In molti ordinamenti giuridici europei essa è stata risolta in senso affermativo. Bisogna ammettere che i temuti svantaggi economici non possono essere valutati in modo altrettanto preciso come nel caso dell’assicurazione contro i danni. Per quanto riguarda l’assicurazione sulla vita, diversi ordinamenti giuridici – tra cui quello svizzero all’articolo 74 LCA – prevedono che un’assicurazione sulla vita altrui possa essere conclusa solo con il consenso della persona per cui viene stipulata. Questa persona deve anche acconsentire alla designazione o al cambiamento di un eventuale beneficiario. Tali esigenze possono essere considerate come una garanzia sufficiente del fatto che l’assicurazione sulla vita serve a coprire effettivamente un interesse economico, ovvero il rischio di una perdita patrimoniale. Per quanto concerne le altre assicurazioni somme, l’articolo 16 capoverso 1 dell’avamprogetto esige anche in questo caso un interesse economico assicurabile.
Capoverso 1
Questo capoverso regola le principali forme di partecipazione di terzi. Bisogna distinguere, da un lato, tra assicurazione per conto proprio e assicurazione per conto di terzi (1° periodo) e, dall’altro, tra assicurazione propria e assicurazione di terzi (2° periodo). I primi due concetti si riferiscono agli interessi assicurati. Di norma sono assicurati gli interessi della persona che, in assenza di un’assicurazione, dovrebbe sopportare il danno.
Capoverso 2
Il tenore del capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.
Capoverso 3
Secondo le disposizioni generali del CO i premi devono essere pagati dalla persona che ha assunto tale impegno nei confronti dell’impresa di assicurazione (nella maggior parte dei casi lo stipulante). Nell’ambito dell’assicurazione per conto di terzi, il terzo non è dunque tenuto al pagamento del premio. Inversamente, in questo tipo di assicurazione l’impresa di assicurazione non deve fornire al terzo assicurato una prestazione