Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
cpv. 2 LCA) o se, in caso di danno parziale, lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione (cosa che presuppone si sia verificato un evento assicurato e che l’impresa di assicurazione debba fornire le sue prestazioni). Per quanto riguarda il danno parziale, tuttavia, è necessario che lo stipulante receda dal contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione (art. 42 cpv. 3 LCA). Con la presente revisione si intende eliminare questa eccezione e di conseguenza attuare pienamente il principio della divisibilità del premio, salvo in caso di danno totale. Per questo motivo il rinvio corrispondente nell’articolo 24 capoverso 1 (secondo periodo) può essere abrogato.
2.1.5 Sezione 5: Modifica del contratto
Articolo 27 Modifica del rischio
Le disposizioni concernenti la modifica del rischio sono state rielaborate in modo da non riguardare più soltanto gli aggravamenti del rischio che interessano l’impresa di assicurazione e che possono verificarsi nel corso del rapporto contrattuale, ma – sulla base del principio secondo cui le parti contraenti godono degli stessi diritti – anche il caso inverso di diminuzione dei rischi a vantaggio dello stipulante.
Il nuovo articolo 27 (avente carattere semi-imperativo conformemente all’art. 98 AP-LCA) definisce pertanto la modifica del rischio. Essa è sistematicamente connessa alla violazione dell’obbligo di dichiarazione (reticenza) nella misura in cui si rinvia alle sue disposizioni sia per quanto concerne la rilevanza del fatto, sia per quanto concerne il momento determinante per la modifica. Vi è quindi una modifica del rischio se un fatto rilevante secondo l’articolo 6 capoverso 1 AP-LCA subisce una modifica; tuttavia, tale modifica non può essere soltanto temporanea. Il riferimento al fatto rilevante comporta inoltre che la modifica debba riguardare i fatti in merito ai quali l’impresa di assicurazione ha posto domande allo stipulante. Nel rapporto assicurativo in corso quest’ultimo deve quindi essere sempre effettivamente consapevole dei fatti in merito ai quali gli sono state poste domande per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo (cfr. n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»). Una modifica è considerata determinante se crea una nuova situazione di rischio; si rinuncia però a precisare nell’avamprogetto la definizione e l’entità del rischio. Il momento determinante per la modifica del rischio è quello in cui è adempiuto l’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 6. Affinché si configuri una modifica del rischio, un fatto rilevante deve aver subito un cambiamento dopo che l’impresa di assicurazione ne è stata informata in virtù dell’obbligo di dichiarazione. Questa disposizione chiara permette di evitare gli attuali obblighi di notifica successiva, di cui gli stipulanti di norma non sono consapevoli e che sono quindi oggetto di critiche.
Articolo 28 Aggravamento del rischio
Come la norma attualmente in vigore di cui all’articolo 28 LCA, la disposizione ha carattere semi-imperativo (cfr. art. 98 LCA) e disciplina le conseguenze giuridiche in caso di aggravamento del rischio.