Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
attuale, tuttavia, il capoverso comprende ad esempio anche l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, l’assicurazione di responsabilità civile privata o l’assicurazione mobilia domestica per famiglie. Questa inesattezza viene ora corretta.
Articolo 3a Violazione dell’obbligo d’informare
Questa modifica concerne soltanto il testo francese.
Articolo 4 Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto
a. In genere
I flussi di informazioni disciplinati in questo articolo devono ora poter aver luogo per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo (cfr. n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
Articolo 5
La regolamentazione del capoverso 2 si basa su un errore terminologico riguardo al coinvolgimento di terzi, che viene corretto in questa sede (senza ulteriori modifiche). Normalmente nell’«assicurazione per conto altrui» non esiste un «terzo assicurato», come accade invece nell’«assicurazione di terzi». In quest’ultimo caso sono deteminanti i fatti che sono o devono essere noti alla persona esposta al rischio e non quelli che sono o devono essere noti all’avente diritto. Questo errore terminologico viene eliminato anche nell’articolo 16 AP-LCA.
Articolo 6 Reticenze e loro conseguenze
a. In genere
Capoversi 1 e 3
Per valutare la completezza o la correttezza della dichiarazione di fatti rilevanti è ora determinante il momento in cui si risponde alle domande relative ai rischi e non, come nel diritto vigente, quello della conclusione del contratto. In questo modo decade l’obbligo di notifica successiva, che poneva alcuni problemi. Inoltre, all’impresa di assicurazione viene ora data la possibilità di porre domande allo stipulante non solo per scritto ma anche in un’altra forma che consenta la prova per testo (cfr. art. 4 AP-LCA). Di conseguenza, anche la risposta deve poter essere data in una forma che consenta la prova per testo, senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Per contro, l’impresa di assicurazione deve dichiarare un eventuale recesso per scritto, come previsto dal diritto vigente (cfr. n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
Capoverso 3
Si tratta di una modifica materiale che concerne soltanto il testo tedesco. Contrariamente all’attuale regolamentazione, secondo la quale una causalità parziale è sufficiente a giustificare l’esonero totale dall’obbligo di fornire la prestazione, ora tale esonero non deve andare oltre il nesso causale tra la reticenza e l’obbligo dell’impresa