Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
mora secondo l’articolo 20 capoverso 3 LCA. Questa disposizione prevede infatti la sospensione della copertura assicurativa se il premio dovuto non viene pagato entro il termine previsto. Per questi motivi il capoverso 2 può essere abrogato senza essere sostituito.
Articolo 20 c. Obbligo della diffida. Conseguenze della mora
Capoversi 1 e 2
Al fine di tenere conto del commercio elettronico e di garantire una comunicazione senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, la diffida deve ora poter essere inviata per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo (cfr. n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
Articolo 22 e. Luogo del pagamento; Debito portabile e debito chiedibile
Di norma, nelle loro condizioni generali d’assicurazione le imprese di assicurazione definiscono il premio come debito portabile da pagare alla sede dell’impresa di assicurazione o nel luogo di pagamento in Svizzera di un’impresa di assicurazione estera. Il capoverso 2 dell’articolo 22 LCA disciplina il caso in cui il premio d’assicurazione viene riscosso presso lo stipulante. L’impresa di assicurazione che, senza esservi obbligata, ha proceduto regolarmente all’incasso del premio presso il debitore (debito chiedibile), deve attenersi a tale uso finché non l’abbia espressamente revocato. Nella pratica, questa eccezione disciplinata al capoverso 2 non è più molto diffusa. Nell’ottica di una deregolamentazione, l’articolo 22 LCA deve quindi essere abrogato. Ne consegue che in futuro – in conformità con la disposizione di cui all’articolo 22 capoverso 1 LCA attualmente in vigore – per i contratti d’assicurazione troverà sostanzialmente applicazione l’articolo 74 capoverso 2 numero 1 CO, secondo cui i debiti pecuniari devono essere pagati nel luogo in cui è domiciliato il creditore al momento dell’adempimento.
Articolo 23 f. Riduzione del premio
L’articolo 23 LCA ha carattere dispositivo e disciplina, nell’ambito del diritto vigente, la diminuzione del rischio. Poiché quest’ultima è ora disciplinata in modo esaustivo all’articolo 28a, l’articolo 23 può essere abrogato.
Articolo 24 g. Divisibilità del premio
Fino a fine 2005 l’articolo 24 LCA sanciva il principio, oggi divenuto obsoleto, dell’indivisibilità del premio. In virtù di tale principio l’impresa di assicurazione aveva diritto alla totalità del premio dovuto per il periodo assicurativo in corso, anche se il rischio veniva assunto solo per un periodo di tempo limitato. A partire dal 1° gennaio 2006 nel diritto vigente è stata abolita l’indivisibilità del premio; in caso di scioglimento o estinzione prima della scadenza del contratto d’assicurazione il premio è pertanto dovuto solo fino al momento dello scioglimento del contratto e non più fino alla fine del periodo assicurativo. La LCA in vigore prevede tuttora il diritto di trattenere il premio annuale non ancora utilizzato soltanto in caso di danno totale (art. 24