Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

Capoverso 1

L’obbligo di dichiarazione incombe allo stipulante. Se terzi sono assicurati da un contratto, è sufficiente che la dichiarazione sia effettuata dal terzo assicurato. Lo stipulante è comunque responsabile della dichiarazione.

Capoversi 2–4

Queste disposizioni disciplinano le conseguenze di un aggravamento del rischio. L’avamprogetto non fa più distinzione tra aggravamento del rischio ad opera dello stipulante e aggravamento del rischio senza concorso di quest’ultimo (cfr. art. 28 e 30 LCA), poiché l’intervento (anche senza colpa) dello stipulante non giustifica la sostanziale distinzione che il diritto in vigore prevede per le conseguenze giuridiche. Essa trova invece giustificazione nel fatto che già da tempo la prassi deroga regolarmente da quanto previsto dalla legge. Anche nelle condizioni generali d’assicurazione l’aggravamento del rischio ad opera dello stipulante è equiparato a quello senza concorso di quest’ultimo. Una differenza va quindi fatta solo a livello di notificazione, poiché in tal caso risulta opportuna (si veda in proposito il cpv. 5).

Nell’ipotesi di un aggravamento del rischio, secondo il capoverso 2 l’impresa di assicurazione deve avere il diritto di decidere se intende continuare o meno il contratto. In caso affermativo, essa può adeguare il premio dal momento dell’aggravamento del rischio. In tale circostanza, conformemente al capoverso 3 lo stipulante ha la possibilità di recedere dal contratto.

Se lo stipulante o l’impresa di assicurazione recede dal contratto, in virtù del capoverso 4 quest’ultima ha diritto a un aumento del premio dal momento dell’aggravamento del rischio fino allo scioglimento del contratto, sempre che tale aumento risulti dalle tariffe applicabili. Il premio adeguato è dovuto in ogni caso, poiché l’impresa di assicurazione deve assumersi un rischio maggiore. Essa deve dimostrare l’equità dell’aumento del prezzo e non le si può impedire di basarsi sulle sue tariffe. In caso di controversia, decide il giudice.

Capoverso 5

L’impresa di assicurazione può negare o ridurre la prestazione qualora lo stipulante abbia omesso di notificare l’aggravamento del rischio. Diversamente da quanto avviene in caso di violazione di un obbligo (cfr. art. 45 cpv. 1 AP-LCA), non è necessaria la colpa dello stipulante. Deve però sussistere un nesso di causalità tra la mancata notificazione dell’aggravamento del rischio e il sorgere dell’obbligo dell’impresa di assicurazione o l’accrescersi dell’entità del danno.

Articolo 28a Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, lo stipulante può recedere dal contratto o esigere una riduzione del premio (la disposizione è semi-imperativa; cfr. art. 98 AP-LCA). Poiché non è sempre facile stabilire con certezza se e quando subentra una diminuzione del rischio e considerato che l’impresa di assicurazione non subisce alcun pregiudizio nel continuare il contratto, senza apportarvi modifiche in un primo momento, si può rinunciare a fissare un termine entro il quale notificare la diminuzione del rischio.