Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

pagare un premio maggiore. Per contro, deve essere disciplinato l’adeguamento delle condizioni generali d’assicurazione.

La disposizione tuttora imperativa (cfr. art. 97 LCA) tiene in debita considerazione la protezione dei consumatori nella misura in cui dà attuazione all’articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 198624 contro la concorrenza sleale, secondo cui è sleale un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. Un diritto generale unilaterale di adeguamento delle condizioni generali d’assicurazione determina un grave disequilibrio tra le parti, come dimostra già solo il fatto che nessuno concederebbe allo stipulante un diritto analogo. Sono fatte salve le assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali, in quanto interessano professionisti assicurati che non necessitano di tale protezione (cpv. 1). È altresì fatto salvo il diritto, convenuto contrattualmente, dell’impresa di assicurazione di adeguare unilateralmente il premio (cpv. 2).

2.1.6 Sezione 6: Fine del contratto

Articolo 35a Recesso ordinario

L’introduzione nella legge di un diritto di recesso ordinario era già stata proposta sia nel progetto di revisione parziale del 1998 che nel messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della LCA. Nella sua decisione di rinvio, lo stesso Parlamento ha chiesto espressamente un diritto di recesso ordinario inteso ad impedire i patti vessatori. A sostegno di ciò, esso affermava che i contratti d’assicurazione con una durata troppo lunga non erano più compatibili con il contesto concorrenziale in cui operano le imprese di assicurazione. Questa constatazione è tuttora attuale. Bisogna inoltre considerare che con il venir meno dell’obbligo di approvazione delle condizioni generali d’assicurazione, in linea di principio l’autorità di sorveglianza non può più esercitare alcuna influenza sulle singole disposizioni contrattuali riguardanti la durata dei contratti d’assicurazione.

Per quanto concerne l’assicurazione malattie complementare non è invece previsto alcun diritto di recesso ordinario, dato che con queste assicurazioni gli stipulanti si assicurano proprio contro il rischio di essere un cattivo rischio. Il diritto di recesso nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita è oggetto di una regolamentazione speciale all’articolo 89.

Conformemente all’articolo 98 AP-LCA, questa norma non deve poter essere modificata a danno dello stipulante.

Capoverso 1

Il diritto di recesso ordinario (per entrambe le parti contraenti) consente di liberarsi dal vincolo contrattuale al più tardi dopo un periodo di tre anni. Il fatto di fissare il termine per il recesso per la fine di un anno contrattuale in corso consente di stabilire i premi, che comprendono anche i costi di acquisizione, su base annua.

24 RS 241