Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
Per il contratto d’assicurazione è opportuno unicamente il recesso per scritto (cfr.
n. 1.2.5 «La prova per testo in alternativa alla forma scritta»).
Capoverso 2
Le parti devono poter convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno, nel qual caso lo stipulante non deve essere svantaggiato rispetto all’impresa di assicurazione. Il diritto di recesso non deve essere disciplinato in modo da favorire unilateralmente l’impresa di assicurazione, ma deve essere almeno di uguale tenore per entrambe le parti contraenti.
Capoverso 3
L’assicurazione sulla vita deve essere esclusa dal campo d’applicazione del diritto di recesso ordinario, dato che ad essa si applica già oggi un termine di recesso ridotto conformemente all’articolo 89 LCA.
Capoverso 4
Per evitare che il diritto di recesso ordinario possa essere utilizzato per eludere le disposizioni della LAMal25 che tutelano lo stipulante da una disdetta abusiva delle assicurazioni complementari, tale diritto è riservato allo stipulante.
Articolo 35b Recesso straordinario
Capoverso 1
Al pari di numerosi altri rapporti obbligatori di durata, anche il contratto d’assicurazione deve poter essere disdetto in ogni momento per gravi motivi. Per il recesso straordinario non devono essere osservati termini particolari. Malgrado il diritto di recesso ordinario contemplato dalla legge, vi sono situazioni in cui non si può più ragionevolmente pretendere la continuazione del contratto né da parte dello stipulante né da parte dell’impresa di assicurazione.
Capoverso 2
Conformemente al diritto generale dei contratti, si considera segnatamente grave motivo ogni circostanza in presenza della quale in buona fede non si può pretendere la continuazione del contratto da parte di chi ha deciso di recedere dallo stesso. Ad esempio, la disparità di trattamento dello stipulante o una frode assicurativa da parte di quest’ultimo in relazione a un altro contratto concluso con la medesima impresa di assicurazione possono costituire motivi sufficienti per non pretendere la continuazione del contratto. Un ulteriore grave motivo di recesso straordinario è rappresentato da una modifica imprevedibile delle prescrizioni normative che rende impossibile l’adempimento del contratto d’assicurazione. Spetta dunque ai giudici sviluppare una prassi adeguata in caso di controversia sulla base dell’articolo 2 CC. Il recesso straordinario si verifica comunque solo raramente; in caso di dubbio, alle parti va indicata la possibilità del recesso ordinario di cui all’articolo 35a AP-LCA.
Conformemente all’articolo 97 AP-LCA, questa disposizione non deve poter essere modificata.
25 Cfr. art. 7 cpv. 7 e 8 LAMal.