Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
In virtù della legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni, un diritto di recesso specifico è dato anche in caso di trasferimento del portafoglio assicurativo svizzero (cfr. art. 62 cpv. 3 LSA). Dato che tale diritto attiene di per sé alla legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni, nel presente avamprogetto si rinuncia a un rimando esplicito.
Articolo 35c Estensione della responsabilità
Può capitare che il rischio assicurato (ad es. un infortunio) si verifichi nel periodo di validità del contratto, ma che il danno derivatone (ad es. le spese di cura o la perdita di guadagno) si verifichi soltanto dopo la fine del contratto d’assicurazione.
Capoverso 1
In linea di principio, l’estensione della responsabilità rientra nell’idea generale di assicurazione. Infatti, se il rischio assicurato si verifica nel periodo di validità del contratto, l’impresa di assicurazione che in quel periodo era parte nel contratto e che ha incassato i relativi premi deve rispondere di tutti i danni derivanti dal concretizzarsi del rischio, a prescindere dal momento in cui si sono verificati. Per motivi di certezza del diritto, l’obbligo dell’impresa di assicurazione non può però essere illimitato. Pertanto, all’impresa di assicurazione è data la facoltà di limitare l’estensione della sua responsabilità, ma nelle condizioni generali d’assicurazione non può prevedere un termine inferiore a cinque anni.
Capoverso 2
La riserva di cui al capoverso 2 si estende, da un lato, a tutte le assicurazioni di responsabilità civile presso cui sono assicurate le pretese fatte valere durante il periodo di validità del contratto (principio basato sulla data della richiesta di risarcimento o «claims made») e le esclude dal campo d’applicazione delle disposizioni semi-imperative (cfr. art. 98 AP-LCA) dell’estensione della responsabilità. D’altra parte, l’assicurazione malattie secondo la LCA deve essere fatta salva se lo stipulante passa da un’impresa di assicurazione a un’altra ed entrambe prevedono il principio basato sulla data del trattamento. Secondo questo principio, l’obbligo di fornire la prestazione decorre dalla data del trattamento (assicurazione delle cure medico-sanitarie) o dal momento dell’insorgere dell’incapacità lavorativa (assicurazione d’indennità giornaliera). La data di inizio della malattia non è quindi determinante per tale obbligo.
Articolo 35d Casi d’assicurazione pendenti
Questa disposizione imperativa (cfr. art. 97 AP-LCA) codifica una decisione del Tribunale federale26 secondo cui non è ammissibile che un’impresa di assicurazione si arroghi il diritto di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di fornire la prestazione esistenti in conseguenza di una malattia o di un infortunio, se il contratto è sciolto successivamente al verificarsi del sinistro. L’impresa di assicurazione deve fornire le prestazioni cui è tenuta per contratto, a prescindere dall’eventualità che il contratto venga sciolto anticipatamente (ad es. in caso di danno parziale).
26 Cfr. DTF 135 III 225.