Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Regolamentazione del contratto d’assicurazione sino a fine 2005
La legge del 2 aprile 19081 sul contratto d’assicurazione (LCA) disciplina i rapporti contrattuali di diritto privato tra lo stipulante (nonché la persona assicurata, l’avente diritto o il beneficiario) e l’impresa di assicurazione. Nel complesso la legge ha dato buoni risultati per molto tempo, ultimamente però è stata anche oggetto di critiche. Il fatto che il grado di accettazione dell’attuale diritto sul contratto d’assicurazione sia diminuito non è riconducibile soltanto a un cambiamento nella percezione e nella valutazione di questioni inerenti al diritto assicurativo da parte dell’opinione pubblica. Anche nella dottrina è stato più volte deplorato il disequilibrio esistente tra gli obblighi dello stipulante, da un lato, e quelli dell’impresa di assicurazione, dall’altro, come pure la scarsa armonizzazione tra la LCA e le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni2 (CO). A sua volta, anche la giurisprudenza si trova sempre più spesso di fronte a problemi ai quali il diritto vigente non offre soluzioni o propone soluzioni inadeguate.
1.1.2 Revisione parziale della LCA nell’ambito della revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
La legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha consentito di adeguare alcune disposizioni della LCA, per le quali non si è voluto attendere la revisione totale. Ad esempio nella legge è stato stabilito l’obbligo per l’impresa di assicurazione di informare lo stipulante, prima della conclusione del contratto, sulla propria identità (dell’impresa di assicurazione) e sul contenuto essenziale del contratto (art. 3 LCA). In caso di violazione di tale obbligo, allo stipulante è stata concessa la possibilità di recedere dal contratto (art. 3a LCA). Nella legge è stato inoltre introdotto il principio di causalità in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione (reticenza): se a seguito di una reticenza l’impresa di assicurazione scioglie il contratto, l’obbligo di fornire la prestazione si estingue soltanto per i danni sul cui insorgere o sulla cui portata ha influito il fatto che è stato oggetto della reticenza (art. 6 LCA). Un’altra novità è stata l’introduzione del principio di divisibilità del premio in caso di scioglimento o estinzione anticipati del contratto d’assicurazione (art. 24 LCA) come pure la sua estinzione in caso di cambiamento di proprietario (art. 54 LCA). Tuttavia, quest’ultima disposizione è stata in seguito nuovamente corretta: se l’oggetto del contratto cambia proprietario, il contratto d’assicurazione passa al nuovo proprietario; questi può disdirlo entro 30 giorni dal trapasso di proprietà4.
1 RS 221.229.1
2RS 220
3 RS 961.01
4 Cfr. iniziativa parlamentare 06.468 Hegetschweiler.