Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

– vengono maggiormente considerate le esigenze del commercio elettronico, rendendo possibile per determinate comunicazioni, in alternativa alla forma scritta semplice, anche la prova per testo; al riguardo va segnalato che la necessità della forma scritta non esclude comunque la trasmissione elettronica, a condizione che siano rispettate le disposizioni riguardanti la firma elettronica (cfr. art. 2a, 3, 4, 6, 9, 20, 28, 28a, 35a, 35b, 46b, 54, 74, 89, 95 AP-LCA);

– viene regolamentata la fine del contratto d’assicurazione e, in particolare, viene introdotto un diritto di recesso ordinario (cfr. art. 35a–37 e art. 89 AP-LCA).

1.2.2 Sistematica

La struttura della LCA è stata accuratamente modificata, in modo da rendere la legge quanto più chiara possibile evitando al massimo interventi di grande portata. Non bisogna dimenticare, infatti, che la legge non si rivolge soltanto a esperti del ramo assicurativo, ma anche ai «semplici» stipulanti. L’avamprogetto della LCA è suddiviso in quattro titoli (rispetto ai cinque della legge in vigore). Il titolo primo («Disposizioni generali»), che come nel diritto vigente è applicabile a tutti i contratti d’assicurazione, è stato ora suddiviso in otto sezioni in modo da renderlo più chiaro e comprensibile: conclusione del contratto, obblighi d’informare, contenuto e obbligatorietà del contratto, premio, modifica del contratto, fine del contratto, verificarsi del sinistro e altre disposizioni. Il titolo secondo («Disposizioni speciali») comprende le disposizioni speciali del diritto vigente sull’assicurazione contro i danni e sull’assicurazione delle persone (titoli 2 e 3 della LCA) ed è ora suddiviso in cinque sezioni: assicurazione cose, assicurazione della responsabilità civile, assicurazione sulla vita, assicurazione malattie e infortuni, coordinamento. Grazie a questo affinamento della sistematica si è riusciti – senza stravolgere completamente la sistematica della LCA in vigore – a migliorare la comprensibilità della legge e nel contempo a sostituire la distinzione finora vigente, e spesso contestata, tra l’assicurazione contro i danni e l’assicurazione delle persone. Il titolo terzo («Disposizioni imperative») corrisponde al titolo quarto della LCA in vigore e come nel diritto vigente è anch’esso applicabile a tutti i contratti d’assicurazione. Suddiviso in quattro articoli, disciplina le disposizioni della legge imperative in termini assoluti o relativi. Il quarto e ultimo titolo («Disposizioni finali») è dedicato alle norme di conflitto e ad altre disposizioni finali e transitorie e corrisponde al titolo quinto della legge in vigore.

1.2.3 Sostituzione di espressioni

Per una migliore leggibilità e ai fini dell’armonizzazione, in tutto il testo della LCA vengono modificate le seguenti espressioni e apportati i necessari adeguamenti grammaticali:

– in linea con la terminologia utilizzata nella LSA, «assicuratore» è sostituito con «impresa di assicurazione».