Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
– diritto di disdetta ordinaria (vedi art. 52 del progetto di revisione totale; divieto di «patti vessatori»).
Si devono evitare inutili ingerenze nella libertà contrattuale.
3. Limitazione adeguata della copertura assicurativa: si vedano i grandi rischi secondo il progetto di revisione totale come passo in questa direzione.
4. Devono essere utilizzati termini generalmente riconosciuti, non soggetti a interpretazioni (LCA come complemento al CO; unità dell’ordinamento giuridico).
5. Occorre considerare le esigenze del commercio elettronico.
I destinatari della legge (stipulanti e società d’assicurazione o i rappresentanti dei loro interessi) devono essere debitamente coinvolti in occasione dell’elaborazione della revisione parziale.
1.1.5 Revisione parziale della LCA
Nell’autunno del 2014 il Dipartimento federale delle finanze ha istituito un gruppo di esperti composto dai rappresentanti del settore assicurativo, dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), della Fondazione per la protezione dei consumatori (FPC), dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dai rappresentati di altre autorità, affidandogli il compito di elaborare una revisione parziale della LCA sulla base della decisione di rinvio del Parlamento. Seguendo le direttive del Parlamento, questo gruppo di esperti ha quindi elaborato una proposta di parziale revisione della LCA, che costituisce la base per l’avamprogetto di seguito illustrato.
1.2 Avamprogetto
1.2.1 Punti centrali dell’avamprogetto
I punti centrali della presente revisione parziale della LCA corrispondono ai punti proposti dal Parlamento. Segnatamente, quindi,
– viene proposto un diritto di revoca di 14 giorni, durante il quale lo stipulante ha la possibilità di revocare la proposta di conclusione di un contratto d’assicurazione o la sua accettazione (cfr. art. 2a e 2b AP-LCA);
– viene ora disciplinata nella legge la conferma di copertura provvisoria (cfr. art. 9 AP-LCA);
– viene ora ammessa, a determinate condizioni, l’assicurazione con effetto retroattivo (cfr. art. 10 AP-LCA);
– viene prorogato da due a cinque anni il termine di prescrizione per le pretese derivanti dal contratto di assicurazione (cfr. art. 46 AP-LCA);
– viene adeguatamente limitata la copertura assicurativa prevista dalla LCA per quanto riguarda i grandi rischi e gli stipulanti professionisti (cfr. art. 97–98a AP-LCA);