Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
1.1.3 Commissione di esperti Schnyder
In vista di una rielaborazione totale della LCA, più volte auspicata nonostante la già avvenuta revisione parziale del diritto sul contratto d’assicurazione, l’11 febbraio 2003 l’allora competente Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha incaricato una commissione scientifica di esperti, presieduta dal prof. dott. Anton K. Schnyder dell’Università di Zurigo, di elaborare un progetto di legge comprensivo del rapporto esplicativo concernente la revisione totale. La commissione doveva tenere conto delle richieste politiche già note, nella misura in cui non fossero state considerate nella revisione parziale della LCA, dell’evoluzione del diritto sul contratto d’assicurazione negli Stati limitrofi e nel resto d’Europa nonché della delimitazione rispetto al diritto delle assicurazioni sociali. Nel mese di agosto del 2006, la commissione ha trasmesso il progetto di legge e il relativo rapporto esplicativo al Dipartimento federale delle finanze (DFF), divenuto nel frattempo l’autorità competente. A sua volta il DFF ha provveduto a elaborare un progetto di revisione totale della LCA, che il Consiglio federale ha adottato nel settembre 2011 all’attenzione del Parlamento.
1.1.4 Rinvio del progetto di revisione totale della LCA
Il Parlamento ha però ritenuto eccessiva la proposta di rielaborare totalmente la legge tanto che, nel marzo 2013, ha rinviato il progetto al Consiglio federale incaricandolo di elaborare una revisione parziale focalizzata su alcuni punti specifici e chiedendo che venissero apportate solo le modifiche necessarie in virtù del diritto vigente. La revisione parziale doveva osservare le seguenti direttive.
La (nuova) revisione parziale della LCA si deve limitare alle modifiche necessarie sulla base del diritto vigente. Tale revisione deve comprendere o tenere conto dei seguenti aspetti.
1. L’attuale LCA va mantenuta e migliorata in modo mirato. In particolare, devono rimanere invariate le disposizioni che si sono rivelate efficaci e quelle già modificate nell’ambito della revisione parziale 2006/2007.
2. L’attuale LCA deve essere modificata solo laddove necessario (anche in considerazione delle conseguenze finanziarie). Esempi:
– diritto di revoca adeguato (cfr. art. 7 del progetto di revisione totale);
– regolamentazione legale della copertura provvisoria (cfr. art. 23 del progetto di revisione totale);
– ammissione dell’assicurazione con effetto retroattivo (vedi art. 24 del progetto di revisione totale);
– eliminazione della presunzione di accettazione a sfavore del cliente (art. 12 LCA);
– proroga adeguata dei termini di prescrizione;