Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine
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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
1.2.4 Campo di applicazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa
Uno degli obiettivi principali del diritto sul contratto d’assicurazione consiste nel fornire una copertura assicurativa ragionevole e realizzabile che deve essere conseguita, come nel diritto vigente, grazie a norme imperative e semi-imperative. Dal campo di applicazione delle disposizioni imperative e semi-imperative in materia di copertura assicurativa si devono così escludere soltanto i grandi rischi, mentre ai contratti conclusi con consumatori e a quelli conclusi con le piccole e medie imprese si applicano le disposizioni sulla copertura assicurativa della LCA. Inoltre si devono ottenere alcuni miglioramenti prevedendo un’impostazione perlomeno semi-imperativa di norme finora dispositive.
1.2.5 La prova per testo in alternativa alla forma scritta
In attuazione della direttiva del Parlamento, il presente avamprogetto (come già il progetto di revisione totale) tiene conto delle esigenze del commercio elettronico. Per determinate comunicazioni, quindi, in alternativa alla forma scritta semplice (art. 12 segg. CO) deve essere possibile anche la prova per testo. Diversamente dalla forma scritta, quest’ultima non richiede una firma autografa e semplifica pertanto lo svolgimento delle transazioni.
Conformemente alle disposizioni del Codice di procedura civile (CPC)5, della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato (LDIP) e dal 1° gennaio 2016 all’articolo 40d capoverso 1 CO, l’«altra forma che consenta la prova per testo» comprende, oltre ai documenti classici, i fax (anche senza firma o senza originale stampato direttamente da un computer), le lettere elaborate in modo automatizzato, le e-mail, i telegrammi o gli SMS. Questa forma è ammessa come alternativa alla forma scritta. In aggiunta alla firma elettronica qualificata, che già consente di eseguire transazioni in forma scritta semplice senza discontinuità dei sistemi di trasmissione (vedi art. 14 cpv. 2bis CO), viene così messo a disposizione uno strumento di facile utilizzo per le comunicazioni di minore importanza (ad es. quelle legate agli obblighi di informazione).
Differenze tra la forma scritta e le altre forme che consentono la prova per testo
Occorre premettere che l’efficacia probatoria di un’altra forma che consente la prova per testo è nettamente inferiore rispetto alla forma scritta. In particolare questa offre una garanzia limitata o non offre alcuna garanzia circa l’identità dell’autore e l’autenticità della dichiarazione. Ridotta è anche la sua capacità di segnalare al dichiarante le possibili conseguenze negative della dichiarazione e di tutelarlo in caso di agire precipitoso. Quando si tratta di dichiarazioni di volontà, quindi, disporne l’utilizzo è poco opportuno. La forma che consente la prova per testo è appropriata in caso di dichiarazioni meno rilevanti, che di per sé potrebbero essere valide anche se fatte in maniera
5 RS 272
6 RS 291