Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
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4.9 Legge federale del 19 giugno 195982 su l’assicurazione per l’invalidità
Diritto vigente
Art. 78 cpv. 1
1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione nel 2010 e 2011.
Modifica proposta
Art. 78 cpv. 1
1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento.
Sulla base della 6ª revisione dell’AI (1° pacchetto di misure), dal 2014 il contributo della Confederazione all’assicurazione per l’invalidità non è più legato all’evoluzione delle uscite dell’AI. Per contro, il contributo della Confederazione cresce tenendo conto dell’evoluzione dei salari e dei prezzi, in linea con gli introiti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto della Confederazione. La base di partenza per la crescita è costituita dalla media dei contributi della Confederazione negli anni 2010 e 2011. Tuttavia questo valore iniziale è troppo elevato a causa di due fattori. Innanzitutto nel contributo della Confederazione per il 2011 è contenuto un pagamento arretrato di natura straordinaria e unica in relazione alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Inoltre i contributi federali negli anni 2010 e 2011 si basano ancora su interessi passivi nettamente maggiori; nel valore iniziale non viene considerato il fatto che l’onere a titolo di interessi dell’assicurazione per l’invalidità diminuisce costantemente a seguito della riduzione del debito. Con la diminuzione del valore iniziale dell’1,6 per cento pari a 3520,6 milioni (56,3 mio.) vengono corretti questi fattori, che determinano un onere supplementare per la Confederazione ingiustificato e non previsto dal legislatore (cfr. n. 2.20).
82 RS 831.20