Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo

1 La gravità della menomazione dell’integrità è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze.

2 La rendita per menomazione dell’integrità è stabilita in percentuale dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell’integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell’integrità del 50 per cento.

3 La rendita per menomazione dell’integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata.

4 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi.

Art. 50 Revisione

Nel caso di un successivo rilevante aumento della menomazione dell’integrità, l’assicurato può domandare una rendita suppletiva per menomazione dell’integrità.

Art. 59 Riparazione morale

2 La rendita per menomazione dell’integrità esclude le indennità a titolo di riparazione morale.

Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione

f. la rendita per menomazione dell’integrità (art. 48–50);

Modifiche proposte

A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare

Art. 2 Assicurazione facoltativa di base

Le persone assicurate ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale), a condizione che siano domiciliate in Svizzera, a partire dal pensionamento possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). L’assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.

Art. 27a Tessera d’assicurato

Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 42a della legge federale del 18 marzo 199485 sull’assicurazione malattie.

85 RS 832.10