Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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4.10 Legge federale del 18 marzo 199483 sull’assicurazione malattie

Diritto vigente

Art. 66 cpv. 2

2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Modifica proposta

Art. 66 cpv. 2

2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Con la modifica dell’articolo 66 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione malattie, il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi viene ridotto di 0,2 punti percentuali, passando dal 7,5 al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. n. 2.21).

83 RS 832.10