Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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4.6 Legge del 20 marzo 200979 sul trasporto di viaggiatori

Diritto vigente

Art. 6 cpv. 3

1 La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

Art. 37 cpv. 1 e 2

1 I conti e i bilanci devono essere chiusi alla fine dell’anno di esercizio. Le imprese che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT per esame e approvazione. L’UFT può chiedere alle imprese ulteriori documenti.

2 L’UFT verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell’ente pubblico. Determina l’entità della verifica. La verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi da parte dell’autorità di vigilanza completa il controllo dell’ufficio di revisione dell’impresa.

3 L’impresa pubblica nel suo rapporto di gestione il risultato della verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi.

Modifica proposta

Art. 6 cpv. 3, primo periodo

3 La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2, primo periodo

1 Le imprese che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT.

2 L’UFT verifica, periodicamente o all’occorrenza, se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell’ente pubblico.

Art. 67 Disposizione transitoria della modifica del …

La durata di validità di concessioni rilasciate prima della modifica del … è prorogata di 15 anni.

Art. 6 cpv. 3, primo periodo

Di regola, le concessioni per gli impianti a fune che godono di una concessione federale vengono accordate attualmente per 25 anni. Una proroga della durata delle

79 RS 745.1