Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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4.7 Legge del 7 ottobre 198380 sulla protezione dell’ambiente

Diritto vigente

Art. 17 cpv. 2

2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

Modifica proposta

Art. 17 cpv. 2

2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d’allarme per le emissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

Se, nel singolo caso, l’esecuzione dell’obbligo di risanamento ai sensi dell’articolo 16 si rivelasse sproporzionata le autorità possono accordare facilitazioni. Secondo il diritto in vigore, i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati. Con l’adeguamento dell’articolo 17 capoverso 2, in futuro potranno essere accordate facilitazioni per il risanamento delle immissioni per vibrazioni, anche quando i relativi valori limite venissero superati. In questo modo si istituisce una regolamentazione analoga per la questione del rumore; in questo caso sono ammesse facilitazioni, nella misura in cui le immissioni foniche non superino il valore d’allarme.

80 RS 814.01