Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
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4.11 Legge federale del 19 giugno 199284 sull’assicurazione militare
Diritto vigente A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare
Art. 2 Assicurati a titolo professionale
1 Le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) versano un premio adeguato in contropartita delle prestazioni fornite loro dall’assicurazione militare:
a. in luogo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo gli articoli 25–31 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie; e
b. in luogo dell’assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali secondo gli articoli 10–33 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni.
2 A partire dal pensionamento, gli assicurati a titolo professionale possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per le affezioni risultanti da una malattia o da un infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati).
3 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. Le altre disposizioni della presente legge si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa di base per pensionati.
4 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l’importo dei premi che gli assicurati devono versare secondo i capoversi 1 e 2. Tale importo è stabilito in funzione dei premi versati per prestazioni simili agli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione infortuni obbligatoria.
B Rendite per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare
Art. 8 Prestazioni
Le prestazioni dell’assicurazione militare sono:
m. le rendite per menomazione dell’integrità (art. 48–50);
Art. 48 Presupposti e inizio del diritto
1 L’assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell’integrità.
2 La rendita per menomazione dell’integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell’assicurato.
Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita
84 RS 833.1