Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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concessioni fino a un massimo di 40 anni per gli impianti a fune è possibile senza compromettere il livello di sicurezza. Infatti la sicurezza dell’esercizio degli impianti viene verificata nel quadro di audit regolari. La proroga della durata delle concessioni determina sgravi sia per le imprese sia per l’autorità competente del rilascio dell’autorizzazione.

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2, primo periodo

Le imprese di trasporto che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT. Finora l’UFT era tenuto a verificare nell’ottica del diritto dei sussidi ognuno dei circa 120 conti annuali. Con la presente modifica, l’UFT viene esonerato da questo obbligo. I conti delle piccole imprese di trasporto devono essere verificati solo periodicamente e in funzione dei rischi, ma non più annualmente. Al contrario, l’UFT si concentrerà sulle imprese di trasporto esposte a un maggior rischio finanziario, a cui viene attribuita importanza nazionale o in merito alle quali circostanze particolari impongano una verifica. I conti di queste imprese di trasporto continuano a essere verificati annualmente.

Se tutti i conti annuali non devono più essere verificati, il «risultato della verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi» che le imprese devono pubblicare nei rispettivi rapporti di gestione ai sensi del capoverso 3 non può più avere il carattere di un’«approvazione». Le imprese non sottoposte a verifica potrebbero infatti non ricevere un’approvazione. Questa modifica interpretativa non comporta un adeguamento giuridico e pertanto l’articolo 37 capoverso 3 resta invariato.

Art. 67 (nuovo)

In virtù della modifica dell’articolo 6 capoverso 3 la durata della concessione per gli impianti a fune è prorogata a 40 anni al massimo. Grazie all’introduzione dell’articolo 67 viene garantito che anche gli impianti esistenti possano trarre vantaggio da questa nuova regolamentazione. La proroga della durata della concessione deve valere anche per le concessioni rilasciate per una durata minore a 25 anni secondo il diritto previgente. Essa genera delle agevolazioni amministrative per le imprese e l’autorità competente per il rilascio della concessione.