Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare

Art. 2

A seguito delle norme in materia di responsabilità su cui si fonda l’assicurazione militare, l’assicurazione facoltativa di base riservata agli assicurati a titolo professionale in pensione viene mantenuta. Per facilitare i controlli necessari, questa assicurazione è tuttavia limitata agli assicurati domiciliati in Svizzera.

Art. 27a

Per semplificare la gestione dell’assicurazione e dei fornitori di prestazioni, agli assicurati a titolo professionale in attività nonché alle persone che hanno stipulato l’assicurazione facoltativa di base dell’assicurazione militare è già stata distribuita una tessera d’assicurato. Questo dato di fatto è sancito da una base legale.

Art. 66a-66d

È stato introdotto un nuovo capitolo sui premi. Dal 2006 gli assicurati a titolo professionale, che comprendono principalmente i militari di carriera, versano all’assicurazione militare un premio per il rischio di malattia e per gli infortuni non professionali. Diversamente dagli impiegati federali, essi non sono assicurati né dalla LAMal, né dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Inoltre non è riscossa alcuna franchigia o partecipazione ai costi.

L’articolo 66a precisa che nel calcolo dei premi (parte malattia), per la relazione tra assicurati a titolo professionale in attività e assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base vige il principio di reciprocità. L’articolo 66b elenca le prestazioni che rientrano nel calcolo dei premi. In questo modo il nuovo testo di legge stabilisce chiaramente che il premio copre la totalità dei costi effettivi generati da questa categoria di assicurati, segnatamente la cura medica, le spese di viaggio e di soccorso, le cure a domicilio e le cure, i mezzi ausiliari nonché le spese di gestione amministrativa. Gli introiti provenienti dai premi dovranno coprire la totalità delle spese. Al momento mancano 2,6 milioni. Il premio attuale dovrà essere aumentato di circa il 14 per cento. Il nuovo premio rimarrà comunque nettamente inferiore al premio medio dell’assicurazione malattie in Svizzera, nonostante le prestazioni dell’assicurazione militare siano più generose di quelle previste dalla LAMal.

Come finora, è prevista un’esenzione dall’obbligo di versare il premio quando l’assicurato presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi. Secondo l’articolo 66c e analogamente alla situazione attuale, il premio per gli infortuni non professionali dovuto dagli assicurati a titolo professionale in attività è uguale a quello degli altri impiegati della Confederazione. Il premio facoltativo degli assicurati in pensione, che finora era identico (parte malattia) a quello degli assicurati a titolo professionale in attività, sarà leggermente aumentato. In questo modo si tiene conto, come nel caso della LAMal, dei costi degli infortuni della categoria degli assicurati in pensione. Nel caso dell’assicurazione malattie questo supplemento ammonta a circa il 5 per cento, mentre nel caso dell’assicurazione militare sarà probabilmente inferiore.

Secondo l’articolo 66d il Consiglio federale disciplinerà le necessarie regolamentazioni di dettaglio. Si tratta in particolare di garantire che il necessario adeguamento periodico dei premi venga effettuato in modo che i rispettivi proventi permettano di