Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
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nella prima categoria rientrano misure con le quali la Confederazione adegua
la propria pianificazione a quella dei Cantoni. Si tratta in particolare dei tagli nell’ambito della protezione dalle piene e della rivitalizzazione delle acque (n. 2.14), del taglio del versamento nel fondo infrastrutturale (n. 2.13), del taglio dei contributi edilizi destinati ai posti per la carcerazione amministrativa (n. 2.7) e della riduzione dei contributi alle misurazioni ufficiali e al catasto RDPP (n. 2.9). In questi casi non insorge alcun onere supplementare per i Cantoni; al contrario, in questi settori anche essi risultano sgravati. Il programma di stabilizzazione 2017–2019 non adegua la quota del finanziamento della Confederazione a questi progetti; laddove in futuro le uscite dei Cantoni dovessero tornare a crescere, aumenterebbero anche i contributi della Confederazione;
nell’ambito della seconda categoria di misure la Confederazione, pur ridu-
cendo i suoi contributi destinati ai Cantoni, ridimensiona nel contempo il livello delle prestazioni previsto per legge o altrimenti convenuto con i Cantoni. In questa categoria rientra in particolare il ridimensionamento dei contributi per la riduzione individuale dei premi (n. 2.21) collegato alla prevista modifica della legge federale del 6 ottobre 200690 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), contemporaneamente posta in consultazione. Questa modifica della LPC determina per i Cantoni sgravi che vanno ben oltre il ridimensionamento dei contributi della Confederazione per la riduzione dei premi. A ciò vanno aggiunti i tagli ai contributi per i miglioramenti strutturali (n. 2.11), le misure nell’ambito dell’integrazione degli stranieri (n. 2.6), i ridimensionamenti nell’ambito della concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (n. 2.9), la riduzione del sostegno ai cantoni plurilingue (n. 2.5) e il ridimensionamento dei contributi per gli impianti della protezione civile (n. 2.9). I Cantoni vengono sgravati sul piano finanziario grazie a tutte queste misure, fintantoché non decidano di sostituire con mezzi propri i contributi federali soppressi;
le misure nell’ambito dell’educazione e della ricerca (n. 2.10), la cui riparti-
zione esatta tra i singoli settori (per citarne alcuni: scuole universitarie, ricerca, formazione professionale) viene stabilita solo nell’ambito del messaggio ERI 2017–2020, oltre che la fissazione di un limite massimo per i contributi alle strade principali e i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (n. 2.13) sono giustificate anche in virtù del fatto che la Confederazione (in parte per via del rincaro) presenta minori entrate. Tuttavia, anche in questo caso non avviene un trasferimento di oneri ai Cantoni, poiché essi nella determinazione del rispettivo livello di uscite in questi settori hanno un consistente margine di manovra. Nel settore della formazione e della ricerca si deve altresì rilevare che è tuttora prevista una forte crescita reale delle uscite della Confederazione;
un ulteriore gruppo di misure si propone un’adeguata ripartizione degli oneri
tra la Confederazione e i Cantoni. In questo caso vengono corretti errori del passato, del legislatore e di altra natura, e alcune tasse vengono accresciute tenendo conto del principio del grado di copertura dei costi. Si tratta in particolare dell’indicizzazione del contributo dei Cantoni al fondo per
90 RS 831.30