Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
4.12 Legge federale del 20 giugno 195287 sugli assegni familiari nell’agricoltura
Diritto vigente
Art. 20 Riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti
1 Una riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 19471 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.
2 La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell’ammontare della medesima all’inizio dell’anno.
Modifica proposta
Art. 20 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti
1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 19471 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.
2 L’accantonamento è remunerato.
Con l’entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura è stato costituito un accantonamento di 32 milioni. In virtù dell’articolo 20 capoverso 2 LAF, la Confederazione su tali fondi applica un tasso del 4 per cento. Conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LAF i redditi derivanti dagli interessi spettano ai Cantoni, generando una diminuzione del loro contributo agli assegni familiari nel settore dell’agricoltura. Con la modifica proposta si intende rendere possibile una remunerazione conforme al mercato: l’aliquota in futuro non verrà più stabilita nella legge. L’Amministrazione federale delle finanze, secondo dell’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200688 sulle finanze della Confederazione, stabilirà l’aliquota tenendo conto della situazione di mercato, come anche del tipo e della durata degli averi. La remunerazione si baserà sulla rendita delle obbligazioni settennali della Confederazione (cfr. n. 2.23).
87 RS 836.1
88 RS 611.01