Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/15: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia · 12 pagine

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1 Introduzione

Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che hanno condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Questo standard è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del 2014.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina lo scambio ricorrente e a intervalli regolari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che persone fisiche o enti residenti fiscali in uno degli Stati posseggono nell’altro Stato. Lo standard disciplina in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie del Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali dello Stato con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard definisce anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni relative al saldo dei conti e concernenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri redditi) nonché l’identità dei beneficiari effettivi di questi attivi. Lo standard definisce altresì l’espressione di «istituzione finanziaria tenuta alla dichiarazione» e contiene le disposizioni relative all’identificazione dei clienti, alla protezione dei dati e all’impiego delle informazioni scambiate (principio di specialità).

Nel mese di ottobre del 2014, 93 Stati hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni. Fatte salve le procedure di approvazione applicabili, 58 Stati si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017, mentre 35 altri, tra cui la Svizzera, si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2017 e a procedere allo scambio nel 2018.

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Questi mandati concernono non solo la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea e gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I), ma anche con altri Paesi. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a disposizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell’accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera negozia dunque il mantenimento dell’accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari.

2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). L’Accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Entrambi i testi e l’avamprogetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) sono stati posti in consultazione il 14 gennaio 2015. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per una presentazione di

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