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Consultazione 2015/15: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia · 12 pagine

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è il limite dei diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni. La CDI Svizzera – Australia è stata oggetto di una revisione entrata in vigore il 14 ottobre 2014. Essa include una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard

dell’OCSE. La CDI Svizzera – Australia non è pregiudicata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni. In futuro la Svizzera e l’Australia potranno scambiare informazioni su domanda sulla base della CDI ed effettuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’MCAA e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto. Le due forme di scambio di informazioni si completano.

7.3 Forma dell’atto legislativo

In virtù dell’articolo 163 capoverso 2 Cost. gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l’atto che attribuisce al Consiglio federale la competenza di notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA l’elenco degli Stati ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all’Assemblea federale sotto forma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale, il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il decreto federale deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (art. 2 del decreto federale).

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