Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/15: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia · 12 pagine
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Allegato :
traduzione
Dichiarazione congiunta
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell'Australia,
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e l'Australia
e desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell'ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e l'Australia,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambi gli Stati intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sulla Norma comune di dichiarazione dell'OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).
Questo fermo restando che:
la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambi gli Stati;
l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stato firmato da entrambi gli Stati;
la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell'Accordo) dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stata depositata da entrambi gli Stati al Segretariato dell'Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare la Norma di dichiarazione dell'OCSE sono attuate;
la Confederazione Svizzera e l'Australia abbiano informato il Segretariato dell'Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari;
e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati.
2. Entrambi gli Stati ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall'altro Stato.
3. Entrambi gli Stati provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all'attuazione della Norma comune di dichiarazione dell'OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
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