Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/15: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia · 12 pagine

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L’attuazione dello scambio automatico di informazioni si tradurrà in un aumento delle spese finanziarie sostenute dalle autorità fiscali federali e cantonali.

Per quanto riguarda le conseguenze fiscali occorre distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera alle autorità fiscali estere e quelli delle comunicazioni che le autorità fiscali svizzere ricevono dall’estero in virtù della reciprocità degli accordi conclusi con gli Stati partner.

Le comunicazioni effettuate dalla Svizzera alle autorità estere potranno determinare un calo delle entrate fiscali federali e cantonali, poiché le istituzioni finanziarie potranno dedurre, a titolo di spese, i costi di applicazione dello scambio automatico dalla base imponibile dell’imposta sull’utile. Inoltre, i margini più bassi e l’eventuale diminuzione delle attività di gestione derivante dallo scambio automatico ridurranno parimenti gli utili del settore finanziario. In questo modo, a seguito di una possibile flessione dell’occupazione e di una tendenza alla contrazione dei salari, diminuiranno direttamente le entrate relative all’imposta sull’utile e indirettamente quelle provenienti dall’imposta sul reddito.

Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale aumento delle entrate fiscali connesse con gli averi attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero o delle autodichiarazioni (senza conseguenze penali) dei contribuenti.

Si rimanda inoltre alle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo del 14 gennaio 2015 concernente l’MCAA e la LSAI (pagg. 49–52).

6 Rapporto con il programma di legislatura

L’avamprogetto non è menzionato nel Programma di legislatura 2013-2015, poiché la necessità dell’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni deriva dall’adozione, il 15 luglio 2014, dello standard per lo scambio automatico di informazioni e dall’adozione da parte del Consiglio federale, l’8 ottobre 2014, dei mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello standard con Stati partner. L’avamprogetto corrisponde tuttavia all’obiettivo 3 del programma di legislatura «la stabilità e l’attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», secondo cui devono essere prese misure per sviluppare una piazza finanziaria svizzera che ridia fiducia, conforme alle norme della fiscalità e competitiva.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno strumento internazionale giuridicamente non vincolante. Essa non deve sottostare all’approvazione

dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e può essere conclusa dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.

Per contro, il disegno di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che l’Australia deve figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera pratica lo scambio automatico di informazioni deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Il decreto federale si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale sugli affari esteri.

7.2 Osservanza del diritto internazionale

Attualmente il diritto fiscale internazionale svizzero in relazione con l’Australia è costituito dalla Convenzione tra la Svizzera e l’Australia per evitare la doppia imposizione (CDI). Punto comune delle CDI

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