Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/15: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Le autorità australiane non hanno ancora pubblicato le cifre ufficiali visto che l’analisi delle dichiarazioni volontarie ricevute è ancora in corso, ma, secondo fonti informali, 1750 australiani avrebbero dichiarato redditi per 240 milioni e averi per 1,7 miliardi di dollari australiani. La procedura di regolarizzazione offerta dall’Australia nel quadro del «Project DO IT» ha quindi permesso a numerosi contribuenti di regolarizzare la propria situazione a condizioni favorevoli.

Indipendentemente dal «Project DO IT», l’Australia offre ai contribuenti che lo desiderano la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria all’amministrazione delle contribuzioni. In funzione delle circostanze di ogni situazione, il contribuente che ricorre a questa possibilità può ridurre l’ammontare delle multe e degli interessi di mora da pagare.

Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al rapporto esplicativo concernente l’Accordo del 14 gennaio 2015 concernente l’MCAA e la LSAI, pag. 444.

3.4 Confidenzialità

La dichiarazione congiunta stabilisce che entrambe le Parti considerano sufficiente il livello di confidenzialità offerto dal loro rispettivo Partner. Secondo la valutazione effettuata dal Forum globale nel 2011, l’Australia è considerata conforme («compliant») a livello di confidenzialità in materia fiscale.

L’insieme delle CDI e degli accordi sullo scambio d’informazioni (TIEA) includono una clausola di confidenzialità basata sui modelli dell’OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni e di accordo sullo scambio d’informazioni. Per quanto concerne il diritto interno, l’Income Tax Assessment Act (ITAA) del 1936, lo Taxation Administration Act del 1953 e il Public Service Act del 1999 prevedono misure di confidenzialità che si applicano allo scambio di informazioni in materia fiscale. Anche la Svizzera dispone delle necessarie basi legali (principalmente le CDI, i TIEA, la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF)5, l’avamprogetto LSAI posto in consultazione il 14 gennaio 2015, le disposizioni sul segreto fiscale contenute nelle leggi tributarie e la legge federale sulla protezione dei dati (LPD)6).

3.5 Accesso al mercato

La dichiarazione congiunta esprime la volontà di intensificare le relazioni bilaterali tra l’Australia e la Svizzera nel settore dei servizi finanziari. Le Parti si dichiarano disposte a mantenere l’accesso al mercato dei servizi finanziari transfrontalieri attualmente in vigore. Inoltre confermano la loro intenzione di avviare colloqui tecnici volti a migliorare e facilitare la fornitura di servizi finanziari. I relativi risultati saranno presentati nel contesto del dialogo finanziario in corso tra i due Paesi. Tali colloqui mirano a migliorare o consolidare la posizione concorrenziale delle imprese svizzere sul mercato australiano dei servizi finanziari rispetto ad altri mercati finanziari importanti.

4 Il rapporto è disponibile all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

5 RS 672.5

6 RS 235.1

242 \ COO 7/12