Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/15: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia · 12 pagine
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4 Commento ai singoli articoli del decreto federale
Art. 1
Con questa disposizione l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’MCAA che l’Australia deve figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera effettua lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla data di entrata in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.
Art. 2
L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera effettua lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 Cost.7). Pur non essendo di fatto un trattato internazionale, il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni. Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
5 Ripercussioni finanziarie
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia dovrebbe avere soprattutto il vantaggio di migliorare l’immagine della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale. Esso permetterà in particolare di rafforzare la certezza del diritto per le istituzioni finanziare svizzere attive a livello internazionale. Inoltre, per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la disponibilità dell’Australia a consolidare e migliorare l’accesso al mercato in un quadro bilaterale potrebbe aprire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari nuove opportunità commerciali direttamente dalla Svizzera (vedi n. 3.5).
Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Tuttavia, non si può escludere che la regolarizzazione fiscale degli averi dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. Ciononostante il deflusso di capitali dovuto all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere in buona misura soddisfatte. In questo contesto è ipotizzabile che grazie a «Project DO IT» (vedi n. 3.3) in Australia questa evoluzione nell’ambito della regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati sia già in fase avanzata.
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’Australia non comporterà alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti hanno a loro volta dichiarato l’intenzione di adottare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Ci si può anche attendere che i vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, in futuro avranno un peso ancora maggiore, ripercuotendosi prevedibilmente in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.
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