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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Montaggio e azionamento delle luci secondo le norme internazionali Testo vigente Proposta di modifica
Inserire dopo il titolo del capitolo 9 Inserire dopo il titolo del capitolo 9
Art. 72a Principio Art. 72a Principio (nuovo) (nuovo) I dispositivi di illuminazione e catarifrangenti devono
soddisfare le esigenze tecniche ai sensi del presente ca-
pitolo e quelle specifiche previste in quest’ordinanza per i vari generi di veicoli o rispondere alle esigenze tecniche
dei seguenti regolamenti pertinenti per il genere di vei-
colo: a. regolamento UNECE n. 48; b. regolamento UNECE n. 53; c. regolamento UNECE n. 74; d. regolamento UNECE n. 86; o e. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 3/2014.
Commento
Le norme di illuminazione dell’OETV contengono requisiti di base secondo i quali è possibile equipaggiare un veicolo in maniera semplice. L’adeguamento degli articoli dell’OETV all’evoluzione delle norme internazionali con il loro enorme grado di dettaglio e la loro crescente complessità rischia di aumentare eccessivamente il volume dell’OETV. Per questo motivo i requisiti tecnici dei regolamenti indicati nel nuovo articolo 72a relativi al montaggio e all’azionamento di unità di illuminazione devono poter essere applicati facoltativamente, in alternativa alle nostre prescrizioni nazionali.
La formulazione secondo cui devono essere rispettati i requisiti «tecnici» dei regolamenti elencati significa dunque che le autorità esecutive svizzere possono autorizzare montaggio e azionamento di un’unità di illuminazione sulla base dei regolamenti in questione senza dover assolutamente disporre di un’approvazione parziale o una valutazione della conformità, come richiesto in linea di principio per le norme internazionali riconosciute di cui all’allegato 2.
In futuro i requisiti tecnici dei regolamenti menzionati all’articolo 72a dovranno essere facoltativi e applicabili in alternativa alle restanti disposizioni in materia dell’OETV.
Ciò non toglie che, in conformità all’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511), possono essere installate soltanto unità di illuminazione omologate.