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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Avvisatori acustici di retromarcia per veicoli raccolta rifiuti e autoveicoli pesanti Testo vigente Proposta di modifica
Art. 82 Avvisatori acustici, altri dispositivi acustici, al- Art. 82 Avvisatori acustici, altri dispositivi acustici, al-
toparlanti esterni toparlanti esterni Cpv. 1ter (nuovo) Cpv. 1ter (nuovo)
--- 1ter I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti
conformi alla norma EN 1501 possono es-
sere dotati di un dispositivo di segnalazione acustica per retromarcia secondo il numero
7.1.2.1 della suddetta norma. Altri veicoli
con un peso totale di oltre 3,50 t possono es-
sere dotati di un dispositivo di segnalazione acustica per retromarcia se è conforme alla norma EN 7731 e si può disattivare dalla postazione di lavoro del conducente.
Commento
I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti provenienti dall’Unione europea sono fabbricati secondo la norma EN 1501-1. Poiché la normativa svizzera vigente vieta gli avvisatori acustici di retromarcia, per poter essere immatricolati tali veicoli devono essere modificati. Non solo ciò comporta costi in termini finanziari e di risorse, ma la norma europea EN 1501-1:2011 è equiparata alle norme svizzere (norma registrata dell’Associazione Svizzera di Normalizzazione, SNV). Gli avvisatori acustici di retromarcia, finora vietati, dovranno pertanto essere autorizzati sui veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti nonostante si tema che l’alto volume del segnale acustico emesso in fase di retromarcia, di notte e al mattino presto, possa arrecare particolare disturbo.
Gli avvisatori acustici di retromarcia dovranno essere ammessi anche su altri autoveicoli pesanti, tuttavia soltanto se disattivabili dal posto di guida. Il punto 6.2 della norma EN 7731:2008 stabilisce che il massimo livello di potenza sonora del segnale debba essere chiaramente udibile.