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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Distanza minima inferiore tra le luci di circolazione diurna in caso di retrofit Testo vigente Proposta di modifica Art. 76 Fari fendinebbia e fari fendinebbia di coda, Art. 76 Fari fendinebbia e fari fendinebbia di coda, luci luci di circolazione diurna e fari di svolta di circolazione diurna e fari di svolta Cpv. 5 e 5bis (nuovo) Cpv. 5 e 5bis (nuovo)

5 Le esigenze per le luci di circolazione diurna sono rette 5 Le esigenze per le luci di circolazione diurna sono rette

dal regolamento ECE n. 87, le esigenze per il montaggio e dal regolamento UNECE n. 87. Le esigenze per il montagl’azionamento in autoveicoli sono rette dal regolamento gio e l’azionamento in autoveicoli sono rette:

ECE n. 48 e quelle per motoveicoli, quadricicli leggeri a a. per gli autoveicoli dal regolamento UNECE n. 48 motore, quadricicli a motore e tricicli dal regolamento oppure, se rientrano nel campo d’applicazione ECE n. 53. Nei veicoli militari, della polizia e del servizio del regolamento (UE) n. 167/2013, dal regoladoganale le due luci di circolazione diurna possono essere mento delegato (UE) n. 2015/208 o dal regolaa spegnimento manuale. mento UNECE n. 86;

bis --- b. e quelle per i motoveicoli monotraccia, quadrici-5

cli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli dal regolamento UNECE n. 53;

c. per i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli nonché per le motoleggere a

tre ruote dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal regolamento delegato (EU) n. 3/2014.

5bis

Nei veicoli militari, della polizia e del servizio doganale le luci di circolazione diurna possono essere a spegnimento manuale.

Disposizioni transitorie relative al capoverso 5

Riguardo all’articolo 76 capoverso 5 lettera a, per age-

volare il retrofit delle luci di circolazione diurna sui veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del [1° luglio 2016] si può derogare al massimo di

20 cm alla distanza minima tra di esse prescritta dal

regolamento UNECE n. 48. Le luci devono tuttavia es-

sere installate per quanto possibile vicino alla distanza minima prescritta.

Commento

Nell’articolo 76 capoverso 5 vengono aggiornati i rimandi alla normativa europea, mentre il capoverso esistente è suddiviso in due capoversi per ragioni formali.

Retrofit di luci di circolazione diurna (disposizioni transitorie):

Su determinati modelli di auto l’installazione successiva delle luci di circolazione diurna risulta difficile se si deve osservare la distanza minima prescritta. La disposizione transitoria relativa all’articolo 76 capoverso 5 OETV mira pertanto ad agevolarne il retrofit. In particolare sui veicoli dotati di fari anabbaglianti a scomparsa, l’installazione di luci di circolazione diurna può diminuire il rischio di lesioni per i pedoni in caso di incidente (nonostante si circoli con le luci accese di giorno, i fari anabbaglianti rimangono chiusi). Inoltre, le luci di circolazione diurna consumano meno degli anabbaglianti, riducendo le emissioni di CO2.

Attualmente sempre più automobili nuove sono dotate di serie di luci di circolazione diurna o possono essere ordinate con tale opzione. La disposizione transitoria è pertanto valida soltanto per il retrofit di veicoli messi in circolazione per la prima volta fino al 1° luglio 2016 per i quali sia difficile rispettare la distanza minima (ad es. veicoli con griglia del radiatore stretta e parte frontale priva di aperture idonee all’installazione delle luci). Solo così si può garantire che la distanza minima tra le luci di circolazione diurna prescritta dalle norme internazionali sia in generale comunque rispettata.