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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Esenzione dall’obbligo dell’esame periodico per rimorchi di lavoro e rimorchi trainati da carri con motore indu-
striale, carri di lavoro, veicoli agricoli e monoassi con peso totale massimo di 750 kg Testo secondo il decreto del Consiglio federale del 21 Proposta di modifica gennaio 2015, la cui entrata in vigore è prevista il 1° febbraio 2017
(RU 2015 465, disponibile nella Raccolta sistematica del
diritto federale dal 1° febbraio 2017)
Art. 33 Obbligo dell’esame periodico Art. 33 Obbligo dell’esame periodico Cpv. 2 lett. e n. 5 e 6 Cpv. 2 lett. e n. 5 e 6
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame: 2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:
e. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in e. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: circolazione, in seguito ogni cinque anni, per:
5. rimorchi dei veicoli di cui ai numeri 1–4, 5. rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t
6. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servi- dei veicoli di cui ai numeri 1–4,
zio antincendio e della protezione civile. 6. rimorchi di lavoro con un peso totale superiore a 0,75 t, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile.
Entrata in vigore scaglionata: L’articolo 33 capoverso 2 lettera e numeri 5 e 6 entra in vigore il 1° febbraio 2017.
Commento
I rimorchi di trasporto con un peso totale massimo di 750 kg (classe O1) sono stati esentati dall’obbligo dell’esame periodico (revisione periodica) con la modifica dell’OETV del 21 gennaio 2015, la cui entrata in vigore è fissata al 1° febbraio 2017. Questi rimorchi non comportano rischi rilevanti per la sicurezza stradale e pertanto non sono sottoposti a revisione periodica nemmeno in altri Stati europei. Lo stesso vale per i rimorchi con un peso totale massimo di 750 kg trainati da carri con motore industriale, carri di lavoro, veicoli agricoli e monoassi (lett. e n. 5) nonché per i rimorchi di lavoro con un peso totale massimo di 750 kg (lett. e n. 6), che devono quindi essere ugualmente esentati dal suddetto obbligo.
Nota sull’entrata in vigore scaglionata: la modifica proposta dell’articolo 33 capoverso 2 lettera e numeri 5 e 6 deve entrare in vigore non insieme alle altre modifiche del presente progetto (1° ottobre 2016), bensì il 1° febbraio 2017 (contemporaneamente alla modifica delle scadenze di revisione periodica approvata dal Consiglio federale il 21 gennaio 2015; RU 2015 465: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/465.pdf).