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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Attrezzature frontali montate su veicoli delle classi M1 ed N1 Testo vigente Proposta di modifica Art. 104a Superficie frontale e sistema di protezione Art. 104a Superficie frontale e sistema di protezione frontale frontale Cpv. 2, 2bis (nuovo) e 2ter (nuovo) Cpv. 2, 2bis (nuovo) e 2ter (nuovo)

2 La superficie frontale dei veicoli delle classi M1 e N1 2 Testo vigente

deve essere conforme, per quanto concerne la prote- 2bis Per il montaggio di attrezzature frontali sono amzione dei pedoni, al regolamento n. 78/2009/CE, per messe eccezioni al capoverso 2 per:

quanto tali veicoli rientrino nel campo d’applicazione

del regolamento. Per i veicoli di un tipo di cui non ven- a. veicoli che devono essere equipaggiati con attrezgono prodotte più di 100 unità all’anno è sufficiente la zature frontali per il servizio invernale e la manuconferma di un organo di controllo riconosciuto tenzione stradale;

dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, b. veicoli di polizia, dogana e servizio antincendio; la superficie frontale del veicolo offre un livello di pro- c. veicoli di servizio di salvataggio e protezione civile; tezione equivalente.

d. veicoli militari; 2bis

--- e. altri autoveicoli per i quali non è possibile soddi-2ter

--- sfare le esigenze di cui al capoverso 2 per motivi operativi o per via dell’eccessivo dispendio tecnico. 2ter bis Le eccezioni di cui al capoverso 2 lettera e devono

essere autorizzate dall’autorità di immatricola-

zione.

Commento

Dal 24 febbraio 2015 vigono le disposizioni sulle caratteristiche della parte frontale dei veicoli in relazione alla protezione dei pedoni [regolamento (CE) n. 78/2009] anche per l’omologazione di veicoli della classe M1 di peso superiore ai 2500 kg e per tutti i veicoli della classe N1. Ciò vuol dire che sono interessati dalla normativa tutti gli autofurgoni e le automobili leggere e pesanti.

In pratica, diventa impossibile il montaggio di attrezzature frontali professionali, quali ad esempio una robusta pala da neve o un argano per operazioni di salvataggio, perché per il loro fissaggio sono necessari dei dispositivi sulla struttura frontale del veicolo che rimangono anche quando le attrezzature vengono temporaneamente smontate. Per questo motivo occorre accordare deroghe ai veicoli il cui impiego richieda un’attrezzatura frontale.

Nota relativa alla lettera e: la formulazione secondo cui una deroga può essere concessa soltanto con l’autorizzazione dell’autorità di immatricolazione implica condizioni molto restrittive, ossia si deve poter derogare alle suddette disposizioni soltanto se lo scopo di impiego del veicolo per il quale è richiesta l’attrezzatura frontale è necessario dal punto di vista operativo e non vi è altro modo di raggiungerlo con mezzi ordinari. Nel caso di vendita di un veicolo modificato di cui alle lettere a – d è anche ipotizzabile che, nonostante il nuovo proprietario non rientri sostanzialmente tra gli aventi diritto all’esenzione, le modifiche tecniche reversibili soltanto con oneri sproporzionati possano essere mantenute.