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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Dotazione di cinture di sicurezza per tutti gli autoveicoli (incl. i trattori) con struttura protettiva antiribalta-
mento o velocità massima per costruzione oltre 40 km/h Testo vigente Proposta di modifica
Art. 106 Cinture di sicurezza, sedili per fanciulli, pog- Art. 106 Cinture di sicurezza, sedili per fanciulli, pog-
giatesta giatesta Cpv. 1 e 5 (nuovo) Cpv. 1 e 5 (nuovo)
1 L’obbligo d’equipaggiamento e le esigenze riguardo 1 L’obbligo d’equipaggiamento e le esigenze riguardo
alle cinture di sicurezza di veicoli delle classi M e N si alle cinture di sicurezza di veicoli delle classi M e N si fondano sulla direttiva 77/541/CEE. Per i veicoli della fondano sulla direttiva 77/541/CEE sul regolamento classe M1 con destinazione specifica, si applicano le di- (CE) n. 661/2009 o sul regolamento UNECE n. 16. Per sposizioni dell’allegato XI della direttiva 2007/46/CE. i veicoli della classe M1 con destinazione specifica, si ap-5 --- plicano le disposizioni dell’allegato XI della direttiva
2007/46/CE.
5 Gli autoveicoli di lavoro e i trattori aventi una velo-
cità massima per loro costruzione superiore a 40 km/h nonché i trattori e i carri con motore con struttura
protettiva certificata contro il ribaltamento devono es-
sere muniti di cinture di sicurezza conformemente al
regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento dele-
gato (UE) n. 1322/2014 o al regolamento UNECE n. 16. Art. 119 Autoveicoli con velocità massima di 30 km/h Art. 119 Autoveicoli con velocità massima di 30 km/h Lett. i Lett. i
Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, agli autovei- Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 30 km/h si coli la cui velocità massima non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: applicano anche le seguenti eccezioni:
i. non sono necessarie le cinture di sicurezza (art. i. non sono necessarie le cinture di sicurezza, salvo
106); per i trattori e i carri con motore dotati di struttura di protezione antiribaltamento certificata (art.
106).;
--- Disposizioni transitorie relative al capoverso 5 X Riguardo all’articolo 106 capoverso 5 et all’articolo 119 lett. i si applica il diritto previgente: a. fino al [30 settembre 2016] per l’approvazione del tipo di trattori e carri con motore; b. fino al 31 dicembre 2016 per l’approvazione del tipo di autoveicoli di lavoro; c. per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017.
Commento
Cpv. 1: Il 1° novembre 2014 la direttiva 77/541/CEE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 e sostituita
dal regolamento UNECE n. 16 (sarà aggiornato anche il rimando alla direttiva 77/541/CEE di cui all’art. 72 cpv. 5).
Cpv. 5: Poiché gli autoveicoli di lavoro e i trattori non fanno parte delle classi M o N, l’attuale disposizione
dell’OETV non prevede la dotazione obbligatoria di cinture di sicurezza, al contrario dell’Unione europea,
dove l’obbligo vige per i trattori muniti di struttura protettiva antiribaltamento certificata o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h (categoria T5).
In futuro la prescrizione dovrà essere applicata anche in Svizzera ai trattori e agli autoveicoli di lavoro con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h e ai trattori con struttura di protezione certificata contro il ribaltamento (indipendentemente dalla velocità per costruzione). Considerato che i trattori omologati interamente nell’UE possono essere immatricolati in Svizzera anche come carri con motore e che la struttura protettiva antiribaltamento non ha senso senza cinture di sicurezza, l’obbligo dovrà interessare anche i carri con motore provvisti di tali strutture omologate.
Per lasciare all’industria e al commercio il tempo di adeguarsi, si prevede una disposizione transitoria.