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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Sedie a rotelle motorizzate: carrozzeria chiusa e, per i veicoli a propulsione elettrica con velocità massima di
10 km/h, due posti Testo vigente Proposta di modifica
Sezione 4: Disposizioni speciali per sedie a rotelle Sezione 4: Disposizioni speciali per sedie a rotelle Art. 181 Art. 181 Cpv. 5 e 6 (nuovi) Cpv. 5 e 6 (nuovi)
5---5 Le sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elet-
6 --- trica e una velocità massima per la loro costruzione di
10 km/h possono essere a due posti. In caso di velocità
massima per la loro costruzione di oltre 10 km/h è am-
messo soltanto un posto.
6 Le sedie a rotelle possono essere dotate di carrozzeria chiusa.
Commento Capoverso 5
L’articolo 18 lettera c vigente definisce le «sedie a rotelle motorizzate» come veicoli
monoposto.
A più riprese si è espressa l’esigenza delle persone anziane che non dispongono più
di una patente di poter portare con sé il proprio compagno sulla sedia a rotelle moto-
rizzata, ad esempio per recarsi dal medico o andare a fare la spesa. Questa richiesta
viene soddisfatta con la presente proposta di modifica. La mobilità delle persone an-
ziane che hanno difficoltà a camminare deve essere per quanto possibile mantenuta,
entro i limiti della sicurezza stradale. Il numero di posti delle sedie a rotelle motoriz-
zate dovrà essere stabilito all’articolo 181 capoverso 5 e non più nella definizione di
questo tipo di veicolo all’articolo 18 lettera c (cfr. proposta di modifica dell’art. 18
lett. c più avanti nel documento).
Nota:
L’articolo 43a capoverso 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) autorizza a
utilizzare le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici sulle aree di traffico destinate ai pedoni soltanto le persone con ridotte capacità deambulatorie.
In virtù dell’articolo 72 capoverso 1 lettera l dell’ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) le
sedie a rotelle motorizzate dotate di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h non necessitano di licenza di circolazione né di targa. L’omologazione non è necessaria (appendice 1 n. 1.2 OATV7) e per la guida non è richiesta la patente (art. 5 cpv. 2 lett. f OAC).
L’articolo 175 capoverso 2 OETV fissa a 1,00 m la larghezza massima delle sedie a rotelle motorizzate. Questa
disposizione varrà anche in futuro per evitare che i pedoni debbano spostarsi sulla carreggiata quando il marciapiedi è utilizzato da persona disabile su sedia a rotelle motorizzata. Inoltre, non va dimenticato che questi mezzi circolano anche sulle piste ciclabili, le quali sono realizzate per veicoli di larghezza massima di un metro.
Capoverso 6
Le sedie a rotelle rientrano nella categoria dei ciclomotori, veicoli per i quali l’articolo 178 capoverso 6 vieta una carrozzeria chiusa. Le disposizioni comuni di cui agli articoli 175 - 178b valgono per tutti i ciclomotori, a meno che le disposizioni specifiche delle rispettive sottocategorie non prevedano diversamente. Poiché in determinate circostanze le persone disabili possono aver bisogno di un vano passeggeri chiuso, nell’articolo 181 capoverso 6 va indicata, a differenza degli altri ciclomotori, la possibilità per le «sedie a rotelle motorizzate» di avere una carrozzeria chiusa.
7 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511).