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Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 9 pagine
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Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all’acquis di Dublino/Eurodac RU 2014
2Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo.
Art. 29c Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamen-
to
(art. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi)
1La SEM ha la possibilità di non entrare nel merito di una domanda d’asilo, conformemente all’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:
a. la decisione in materia di asilo e di allontanamento costata che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di una protezione; oppure
b. si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una richiesta successiva che non contiene elementi nuovi.
2Le spese per l’esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE8 e alla decisione 2004/191/CE9. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.
2. Ordinanza 3 sull’asilo dell’11 agosto 199910
Art. 6b Comunicazione di dati a uno Stato Dublino
1Nel quadro dell’applicazione degli accordi d’associazione a Dublino11, prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nel competente Stato vincolato da un accordo d’associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la Svizzera deve comunicare a detto Stato i dati personali e le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona da trasferire. La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 604/201312.
2I dati di cui al capoverso 1 contenenti informazioni sullo stato di salute fisica e mentale del richiedente l’asilo possono essere comunicati soltanto previo consenso esplicito dell’interessato o del suo rappresentante. Se per motivi fisici o giuridici, la
8Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento recipro-
co delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
9Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modali-
tà pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004,
pag. 55.
10 RS 142.314
11 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4.
12 R (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.