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Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 9 pagine

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Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all’acquis di Dublino/Eurodac RU 2014

3. Ordinanza del 24 ottobre 200718 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

Art. 83a Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere

1Le autorità cantonali degli stranieri hanno la possibilità di allontanare nel loro Stato d’origine o di provenienza, alle condizioni di cui nella direttiva 2001/40/CE19, gli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato erogata da uno Stato vincolato da un accordo d’associazione alla normativa di Schengen20 nella quale è costatato che non sono adempite le condizioni d’entrata secondo l’articolo 5 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen21.

2I Cantoni vagliano se l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.

3Le spese per l’esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE22. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.

Art. 87 cpv. 4

4L’immagine del volto e le due impronte digitali di cui all’articolo 71c sono utilizzate per rilasciare una carta di soggiorno conformemente al Regolamento (CE)

n. 1030/200223. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).

18 RS 142.201

19 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

20 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell’allegato 3.

21 R (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal R (UE) n. 1051/2013; GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

22 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

23 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.