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Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 9 pagine
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Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all’acquis di Dublino/Eurodac RU 2014
persona da trasferire non è in grado di dare il proprio consenso, i dati possono essere comunicati eccezionalmente senza previo consenso esplicito laddove la tutela di interessi vitali dell’interessato o di terzi lo richieda.
Art. 11 Esperti in dattiloscopia
(art. 102aterLAsi)
1La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a esperti in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
2Se la consultazione Eurodac dà un risultato, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. Gli esperti lo verificano quanto prima possibile e comunicano senza indugio l’esito della verifica alla SEM e ai servizi migratori autorizzati.
3Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione.
4La SEM informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più massimo entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.
5I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali se:
a. dopo la concessione della protezione internazionale da parte di uno Stato Dublino e dopo il pertinente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata che ha già registrato i dati della persona in questione e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata che ha già registrato i dati della persona in questione e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.
Art. 11a Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati in Eurodac
1Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in Eurodac deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta alla SEM.
2La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati nell’unità centrale.
3Registra tutte le domande di diritto d’accesso e le inoltra all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l’IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.
4Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati in Eurodac che non sono stati registrati da un’autorità svizzera, la SEM deve mettersi in contatto entro un termine adeguato con gli Stati che hanno registrato i dati e trasmettere loro la domanda. La SEM informa l’interessato della trasmissione della domanda.
5La SEM tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.