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Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 9 pagine
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Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all’acquis di Dublino/Eurodac RU 2014
Art. 18 cpv. 3
3Le decisioni di non entrata nel merito prese nel quadro della procedura Dublino vanno notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione, da parte dello Stato Dublino interpellato, della domanda di trasferimento secondo gli articoli 22 e 25 del regolamento (UE) n. 604/201330.
Art. 39 rubrica e cpv. 3
Ordine di carcerazione
(in deroga all’art. 80 cpv. 1, secondo e terzo periodo e all’art. 80a cpv. 1 lett. a LStr)
3Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione nel quadro della procedura Dublino (art. 76a LStr) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.
5. Ordinanza del 22 ottobre 200831 concernente l’entrata e il rilascio del visto
Art. 8 cpv. 3 e 3bis
3L’obbligo ha effetto a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e si estingue 12 mesi dopo tale data.
3bisAbrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
30Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.