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Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 9 pagine

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Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all’acquis di Dublino/Eurodac RU 2014

6Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.

Art. 11b Risarcimento di danni legati alla gestione di Eurodac

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195813 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.

Art. 11c Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac

1Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

2L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) n. 603/201314. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Art. 12 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta:

a. dall’ordinanza del 14 giugno 199315 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

b. dal capitolo dell’ordinanza del 9 dicembre 201116 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF) dedicato alla sicurezza informatica;

c. dalle istruzioni del Consiglio federale del 14 agosto 201317 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale.

13RS 170.32

14R (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che istitui-

sce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

15RS 235.11

16 RS 172.010.58

17 Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet dell’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC): www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica.