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Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 9 pagine
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Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all’acquis di Dublino/Eurodac RU 2014
3La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto relativo alla procedura Dublino. Accompagna e sostiene il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure per la disposizione di misure coercitive secondo gli articoli 73–81 LStr.
4Adempie nello specifico i compiti seguenti:
a. consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura
per la disposizione di misure coercitive;
b. sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi probatori;
c. assistenza nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.
5La competente autorità cantonale comunica senza indugio alle altre autorità cantonali e federali coinvolte nonché al minorenne la nomina di una persona di fiducia.
4. Ordinanza del 4 settembre 201328 sulle fasi di test
Art. 5 Persona di fiducia per richiedenti l’asilo minorenni non accompagna-
ti
(in deroga all’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi)
1Fintanto che richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati soggiornano in un centro della Confederazione, il rappresentante legale di cui all’articolo 25 adempie altresì i compiti di una persona di fiducia.
2L’attività della persona di fiducia secondo l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 199929 prende inizio non appena terminata la rappresentanza legale con il passaggio in giudicato secondo l’articolo 25 capoverso 3della decisione presa nel quadro della procedura Dublino. Si protrae fino al trasferimento del minorenne nello Stato Dublino competente.
3Se entro pochi giorni è possibile effettuare il trasferimento del minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente direttamente dal Centro della Confederazione, la rappresentanza legale secondo l’articolo 25 può essere eccezionalmente prorogata nonostante il passaggio in giudicato della decisione presa nel quadro della procedura Dublino.
Art. 16 cpv. 4
4Il confronto dei dati conformemente all’articolo 102abiscapoversi 2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione indirizzata al competente Stato vincolato da un accordo d’associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino) sono effettuati durante la fase preparatoria.