Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine

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Messaggio

1 Punti essenziali del disegno

1.1 Situazione iniziale

Con il presente messaggio il nostro Collegio fissa gli obiettivi per l’esercizio, il mantenimento e lo sviluppo tecnico dell’infrastruttura ferroviaria dei gestori dell’infrastruttura (GI) finanziata dalla Confederazione. Parallelamente, sottoponiamo alle Camere federali il decreto concernente l’approvazione del limite di spesa relativo alle convenzioni sulle prestazioni con i GI necessario per il raggiungimento degli obiettivi negli anni 2017–2020. Il finanziamento avviene per la prima volta tramite il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF). Tutte le convenzioni sulle prestazioni sono stipulate tra la Confederazione e i rispettivi GI. I Cantoni non vi partecipano più direttamente, ma versano ogni anno un contributo forfettario di circa 500 milioni di franchi nel FIF. Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 della legge del 21 giugno 20131 sul fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF), nell’ambito del presente messaggio il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti, la sollecitazione e il grado di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Lo stato può essere dedotto della sollecitazione dell’infrastruttura. I rapporti sullo stato della rete dei GI costituiscono uno strumento fondamentale per il resoconto in merito al Parlamento.

1.2 Principi di finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Contabilità separata per trasporti e infrastruttura

Con l’entrata in vigore della riforma delle ferrovie 1 il 1° gennaio 1999 è diventato obbligatorio per tutte le imprese ferroviarie separare a livello contabile e organizzativo il settore dell’infrastruttura che dà diritto a un’indennità dai settori del traffico viaggiatori e merci, e presentare per ciascun settore un conto settoriale.

Il prezzo delle tracce quale strumento di finanziamento dell’infrastruttura

Per l’utilizzazione della rete ferroviaria le imprese di trasporto ferroviario (ITF) devono corrispondere ai GI il cosiddetto prezzo delle tracce orarie. Tale rimunerazione è destinata a coprire almeno i costi marginali dei treni. Il sistema svizzero dei prezzi delle tracce è stato introdotto con la riforma delle ferrovie del 1999 e sottoposto per la prima volta il 1° gennaio 2013 a una revisione importante. Da allora, una maggiore differenziazione dei prezzi incentiva l’utilizzazione di tratte meno sollecitate e comportamenti rispettosi dell’ambiente. Dal 1° gennaio 2017 il sistema sarà ulteriormente differenziato con la sostituzione del prezzo per tonnellata-chilometro lorda con un prezzo per l’usura in funzione del veicolo (fattore usura).

Come stabilito nel quadro del progetto per il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF), dopo l’aumento del 2013 (200 milioni di franchi)

1 RS 742.140